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Ordinanza — n. 8290/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 8290/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 8290/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Premesso che con sentenza del 14/7/2022, la Corte di appello di Torino riformava parzialmente la pronuncia emessa il 24/3/2021 dal locale Tribunale, con la quale Karim Abrkane era stato giudicato colpevole del delitto di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309. Rilevato che propone ricorso per cassazione l'imputato, chiedendo l'annullamento della decisione.

Regesto Legislator

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art. 613 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 8290/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309. Rilevato che propone ricorso per cassazione l'imputato, chiedendo l'annullamento della decisione.

Parole chiave

Generato dall'IA
ostacoli tecnici censura costituzionale difetto di legittimazione del ministero pubblico legittimazione a contestare licenza diritto a un difensore legittimazione ad agire

Disposizioni normative citate

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art. 613 cod. proc. pen
Rilevato che il ricorso è inammissibile perché proposto personalmente dall'imputato in violazione dell'art. 613 cod. proc. pen., che - novellato dalla I.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ABRKANE KARIM nato il 15/02/1975 cu 015\f-PI-K avverso la sentenza del 14/07/2022 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviqn alle parti;. udita la relazione svolta dal Consigliere ENRICO MENGONI; •

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Premesso che con sentenza del 14/7/2022, la Corte di appello di Torino riformava parzialmente la pronuncia emessa il 24/3/2021 dal locale Tribunale, con la quale Karim Abrkane era stato giudicato colpevole del delitto di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309.

2. Rilevato che propone ricorso per cassazione l'imputato, chiedendo l'annullamento della decisione.

3. Rilevato che il ricorso è inammissibile perché proposto personalmente dall'imputato in violazione dell'art. 613 cod. proc. pen., che - novellato dalla I. 23 giugno 2017, n. 103, in vigore dal 3/8/2017 - impone la sottoscrizione del ricorso di legittimità da parte di un legale iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione; quel che non si riscontra nel caso di specie. 3.1. Rilevato che, proprio a tale riguardo (ed al secondo motivo di ricorso), le Sezioni Unite di questa Corte hanno affermato che è manifestamente infondata la questione di illegittimità costituzionale dell'art. 613 cod. proc. pen., come modificato dall'art.1, comma 55, legge n. 103 del 2017, per asserita violazione degli artt.24, 111, comma 7, Cost. e 6 CEDU, nella parte in cui non consente più la proposizione del ricorso in cassazione all'imputato personalmente, in quanto rientra nella discrezionalità del legislatore richiedere la rappresentanza tecnica per l'esercizio delle impugnazioni in cassazione, senza che ciò determini alcuna limitazione delle facoltà difensive. (Sez.

U, n. 8914 del 21/12/2017, Aiello, Rv. 272011: in motivazione, la Corte ha precisato che l'elevato livello di qualificazione professionale richiesto dall'esercizio del diritto di difesa in cassazione rende ragionevole l'esclusione della difesa personale, tanto più in un sistema che ammette il patrocinio a spese dello Stato).

4. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, ed il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Ro