Ordinanza — n. 8288/2023 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAPremesso che con sentenza dell'8/9/2022, il Tribunale di Milano applicava a El Asri Youssef - ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. - la pena di sei mesi di reclusione e tremila euro di multa in ordine al reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309. Rilevato che propone ricorso per cassazione l'imputato, chiedendo l'annullamento della decisione.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 444 cod. proc. pen, art. 613 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 8288/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 444 cod. proc. pen. - la pena di sei mesi di reclusione e tremila euro di multa in ordine al reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309. Rilevato che propone ricorso per cassazione l'imputato, chiedendo l'annullamento della decisione.
Parole chiave
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: EL ASRI YOUSSEF nato il 12/05/2001 CU 06A avverso la sentenza del 08/09/2022 del TRIBUNALE di MILANO/ dato avviso alle parti;) udita la relazione svolta dal Consigliere ENRICO MENGONI;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Premesso che con sentenza dell'8/9/2022, il Tribunale di Milano applicava a El Asri Youssef - ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. - la pena di sei mesi di reclusione e tremila euro di multa in ordine al reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309.
2. Rilevato che propone ricorso per cassazione l'imputato, chiedendo l'annullamento della decisione.
3. Rilevato che il ricorso è inammissibile perché proposto personalmente dall'imputato in violazione dell'art. 613 cod. proc. pen., che - novellato dalla I. 23 giugno 2017, n. 103, in vigore dal 3/8/2017 - impone la sottoscrizione del ricorso di legittimità da parte di un legale iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione; quel che non si riscontra nel caso di specie.
4. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, ed il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 27 gennaio 2023 ere estensore Il