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Ordinanza — n. 8288/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 8288/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 8288/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Premesso che con sentenza dell'8/9/2022, il Tribunale di Milano applicava a El Asri Youssef - ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. - la pena di sei mesi di reclusione e tremila euro di multa in ordine al reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309. Rilevato che propone ricorso per cassazione l'imputato, chiedendo l'annullamento della decisione.

Regesto Legislator

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art. 444 cod. proc. pen, art. 613 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 8288/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 444 cod. proc. pen. - la pena di sei mesi di reclusione e tremila euro di multa in ordine al reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309. Rilevato che propone ricorso per cassazione l'imputato, chiedendo l'annullamento della decisione.

Parole chiave

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requisito della firma autografa allegazioni insufficientemente motivate difetto di legittimazione del ministero pubblico prova del beneficio dell’assistenza giudiziaria diritto a un difensore atto privo di sottoscrizione

Disposizioni normative citate

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art. 444 cod. proc. pen
Premesso che con sentenza dell'8/9/2022, il Tribunale di Milano applicava a El Asri Youssef - ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen.
art. 613 cod. proc. pen
Rilevato che il ricorso è inammissibile perché proposto personalmente dall'imputato in violazione dell'art. 613 cod. proc. pen., che - novellato dalla I.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: EL ASRI YOUSSEF nato il 12/05/2001 CU 06A avverso la sentenza del 08/09/2022 del TRIBUNALE di MILANO/ dato avviso alle parti;) udita la relazione svolta dal Consigliere ENRICO MENGONI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Premesso che con sentenza dell'8/9/2022, il Tribunale di Milano applicava a El Asri Youssef - ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. - la pena di sei mesi di reclusione e tremila euro di multa in ordine al reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309.

2. Rilevato che propone ricorso per cassazione l'imputato, chiedendo l'annullamento della decisione.

3. Rilevato che il ricorso è inammissibile perché proposto personalmente dall'imputato in violazione dell'art. 613 cod. proc. pen., che - novellato dalla I. 23 giugno 2017, n. 103, in vigore dal 3/8/2017 - impone la sottoscrizione del ricorso di legittimità da parte di un legale iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione; quel che non si riscontra nel caso di specie.

4. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, ed il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 27 gennaio 2023 ere estensore Il