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Ordinanza — n. 8285/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 8285/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 8285/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Premesso che con sentenza del 28/3/2022, il Tribunale di Bari dichiarava Giovanni Putignano colpevole della contravvenzione di cui all'art. 5, lett. d), I. 30 aprile 1962, n. 283 e lo condannava alla pena di 600,00 euro di ammenda. Rilevato che l'imputato propone appello (poi convertito in ricorso per cassazione), a mezzo del proprio difensore, chiedendo l'annullamento della decisione.

Regesto Legislator

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art. 613 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 8285/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 5, lett. d), I. 30 aprile 1962, n. 283 e lo condannava alla pena di 600,00 euro di ammenda. Rilevato che l'imputato propone appello (poi convertito in ricorso per cassazione), a mezzo del proprio difensore, chiedendo l'annullamento della decisione.

Parole chiave

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allegazioni insufficientemente motivate memoria illeggibile atto privo di sottoscrizione ammende per infrazione procedurale requisito della firma autografa difetto di legittimazione del ministero pubblico

Disposizioni normative citate

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art. 613 cod. proc. pen
Rilevato che l'impugnazione è inammissibile perché proposta da un avvocato - Giuseppe Sgobba del foro di Bari - non iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione, ex art. 613, comma 1, cod.
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PUTIGNANO GIOVANNI nato a NOCI il 08/11/1977 avverso la sentenza del 28/03/2022 del TRIBUNALE di BARIdato avviso alle partq udita la relazione svolta dal Consigliere ENRICO MENGONI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Premesso che con sentenza del 28/3/2022, il Tribunale di Bari dichiarava Giovanni Putignano colpevole della contravvenzione di cui all'art. 5, lett. d), I. 30 aprile 1962, n. 283 e lo condannava alla pena di 600,00 euro di ammenda.

2. Rilevato che l'imputato propone appello (poi convertito in ricorso per cassazione), a mezzo del proprio difensore, chiedendo l'annullamento della decisione.

3. Rilevato che l'impugnazione è inammissibile perché proposta da un avvocato - Giuseppe Sgobba del foro di Bari - non iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione, ex art. 613, comma 1, cod. proc. pen. Al riguardo, peraltro, non rileva la circostanza che l'impugnazione sia stata presentata quale atto di appello, in violazione dell'art. 593, comma 3, cod. proc. pen. (a mente del quale sono inappellabili le sentenze di condanna per le quali è stata applicata la sola pena dell'ammenda, come nel caso di specie); per costante e condiviso orientamento di legittimità, infatti, la sottoscrizione dei motivi di impugnazione da parte di difensore non iscritto nell'albo speciale determina, ai sensi dell'art. 613 cod. proc. pen., l'inammissibilità del ricorso per cassazione anche nel caso in cui sia stato convertito in questo mezzo l'atto di appello erroneamente proposto dalla parte (tra le altre, Sez. 6, n. 42385 del 17/9/2019, Maslova, Rv. 177108).

4. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, ed il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 27 gennaio 2023 Il C011' i re esensore Il