Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to adequate lower court reasoning on drug quantity and trafficking potential.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the cassation appeal filed by Abdelhak El Ghazi inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. The appellant argued for the requalification of the offense under Article 73, Paragraph 5 of the Drug Trafficking Law, claiming the lower court erred in its assessment. The court rejected this, finding the lower court's reasoning fully adequate and based on the significant quantity of cocaine seized, which demonstrated a substantial potential for drug distribution rather than rudimentary activity.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 73, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309; Art. 60 c.p.p.: The cassation appeal is inadmissible when the lower court's reasoning on the requalification of the offense is adequate and strictly based on procedural findings, particularly regarding the weight of seized substances and the nature of the trafficking activity.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: EL GHAZI ABDELHAK nato il 28/02/1987 avverso la sentenza del 24/06/2022 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ENRICO MENGONI;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Rilevato che con sentenza del 24/6/2022, la Corte di appello di Milano riformava in punto di pena la pronuncia emessa il 21/3/2018 dal Tribunale di Monza, con la quale Abdelhak El Ghazi era stato giudicato colpevole del delitto di cui all'art. 73, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309.
2. Considerato che l'imputato propone ricorso per cassazione, a mezzo del proprio difensore, chiedendo l'annullamento della decisione per la mancata riqualificazione del fatto ai sensi del comma 5 dell'art. 73 citato.
3. Ritenuto che il ricorso sia manifestamente infondato, riscontrandosi una motivazione sul punto del tutto adeguata e basata sul rigoroso rispetto delle risultanze processuali, in contrasto con quanto genericamente affermato nell'impugnazione.
4. Rilevato, infatti, che la sentenza - pronunciandosi sulla stessa questione qui riprodotta - ha negato la fattispecie lieve sul presupposto del dato ponderale della sostanza sequestrata (53,1 grammi lordi di cocaina), che non poteva essere considerata marginale e rappresentava, anzi, un sintomo sicuro di una discreta potenzialità diffusiva dell'attività di spaccio, valutato anche il numero di dosi medie ricavabili (269). Ancora, e nell'ambito di una doverosa valutazione complessiva del fatto, la Corte di merito ha valorizzato l'elevato principio attivo dello stupefacente (81,03%) e le modalità di spaccio, niente affatto espressione di attività rudimentale.
5. Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba esser dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, 27 gennaio 2023 Il Consigl' estensore Il