Criminal appeal dismissed as inadmissible because the defendant personally filed the petition without a qualified lawyer's signature.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the criminal appeal inadmissible because the defendant, Giuseppe Puzzanghera, personally submitted the petition for cassation. The court noted that the law requires such petitions to be signed by a lawyer registered on the special roll of the Court of Cassation. Consequently, the appeal was rejected, and the defendant was ordered to pay procedural costs and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 613 cod. proc. pen.; Criminal appeals for cassation must be signed by a qualified lawyer; personal submission by the defendant renders the appeal inadmissible.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PUZZANGHERA GIUSEPPE nato a CALTANISSETTA il 06/10/1991 avverso la sentenza del 26/01/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ENRICO MENGONI;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Premesso che con sentenza del 26/1/2022, la Corte di appello di Palermo ha confermato la pronuncia emessa il 3/7/2019 dal Tribunale di Termini Imerese, con la quale Giuseppe Puzzanghera è stato giudicato colpevole del delitto di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 199, n. 309.
2. Rilevato che propone ricorso per cassazione l'imputato personalmente, chiedendo l'annullamento della decisione.
3. Rilevato che il ricorso è inammissibile perché proposto personalmente dall'imputato in violazione dell'art. 613 cod. proc. pen., che - novellato dalla I. 23 giugno 2017, n. 103, in vigore dal 3/8/2017 - impone la sottoscrizione del ricorso di legittimità da parte di un legale iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione; quel che non si riscontra nel caso di specie.
4. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, ed il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Così dec