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Ordinanza — n. 8270/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as inadmissible because grievances merely reproduce lower court rulings on admissibility.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 8270/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal by Angelo Malerba inadmissible, ordering him to pay the costs. The lower court had already rejected the substantive arguments regarding the defendant's status, and the cassation petition merely repeated these rejected points without new legal grounds. Consequently, the court found the grievances to be non-justiciable at the stage of legal merit review under the relevant code of criminal procedure.

Regesto Legislator

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Art. 616 cod. P.Q.M.; A cassation appeal is inadmissible if its grounds are merely reproductions of arguments already examined and dismissed by the lower courts, lacking new legal reasoning or factual elements.

Parole chiave

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cassation appeal inadmissibility reproductive grievances lower court rulings legal merit review code of criminal procedure motivi di cassazione allegazione motivata concorso di motivi di sospensione

Disposizioni normative citate

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Art. 616 cod. P.Q.M.
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MALERBA ANGELO nato a ALESSANDRIA il 24/05/1973 avverso la sentenza del 15/03/2022 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere BENEDETTO PATERNO' RADDUSA; t letto ii ricorso proposto nell'interesse di Angelo Malerba avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti, il provvedimento impugnato e la memorie difensiva inviata nell'interesse ricorrente con la quale è stata ribadita l'ammissibilità dei profili di doglianza prospettati dal i-U.enuto che il ricorso è inarnirdssibile perché i motivi che ;o supportano non sono consentiti C:ialia legge in sede di legittimità, in quanto meramente riproduttivi di profili di censura, legati al caiurlHa prospettata, già adeguatamente vagiiati e disattesi con valutazioni che per lijantio sintetiche, devono ritenersi puntuali e lineari, oltre che giuridicamente corrette, a fronte della manifesta inconferenza della prospettazione diretta a contrastare la sussistenza caf'e:emento soggetti addotte con l'appello e ribadite in questa sede; evato che aftinarnmlssibilità del ricorso conseguono le pronunce Ci cui all'art. 616 cod.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese d&ia :cr;rca dl :i a •n favore dEaia Cassa delle ammende. Così deciso il 18 novembre 2022, il Consigliere estensore li Pre 'dente