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Ordinanza — n. 8269/2023 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed as recidivism outweighs generic mitigating circumstances under Article 99 of the Penal Code.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 8269/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay costs. The appellant argued for the application of generic mitigating circumstances, but the court found that the contested recidivism under Article 99 of the Penal Code prevented their application. Consequently, the court ruled that the aggravating factor of recidivism outweighed the generic mitigating circumstances, leading to the dismissal of the request.

Regesto Legislator

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Art. 99 c.p.; Art. 69, para. 4 c.p.: When recidivism is established, it prevents the application of generic mitigating circumstances, thereby ensuring the equivalence of punishment for repeat offenders.

Parole chiave

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recidivism under Article 99 generic mitigating circumstances criminal appeal inadmissibility equivalence of punishment penal code Article 69 responsabilità penale dei minori errore scusabile irresponsabilità

Disposizioni normative citate

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Art. 99 c.p.
Art. 69, para. 4 c.p.
Art. 616, para. 1 c.p.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LIUZZO EROS nato a SEGRATE il 13/04/1991 avverso la sentenza del 06/06/2022 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere BENEDETTO PATERNO' RADDUSA; letto il ricorso proposto nell'interesse di Eros Liuzzo avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gii atti e I provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché contrasta nuovamente il ritenuto bilanciamento n termini di equivalenza tra le generiche e la recidiva contestata e ritenuta ai snesi del comma dell'art 99 cp„ tale dunque da impedire ex lege in ogni caso !a prevalenza delle attenuanti unr vpita rivendi-ata ciaHa difesa in -!agone d i previsto dai comma 4 dell'art 69 i i,evato che all'inammissibilità dei ricorso conseguono le pronunce di cui ali'art„ 616 coa, a inairirnissiblie i ricorso e condanna i ricorrente al pagamento dee spese e della somma di Eurci tremila in favore della Cassa dee ammende. Così deciso il 18 novembre 2022.