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Ordinanza — n. 8265/2023 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal for inadmissibility due to sufficient lower court reasoning on evasion conduct.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 8265/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal by Francesco Di Mauro inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. The lower court's decision was upheld because it contained sufficient and logical reasoning regarding the lack of correlation between the alleged evasion conduct and the defendant's subsequent choices. The court found that the appellant's arguments regarding inadequate motivation were absorbed by the comprehensive examination of the defense's points.

Regesto Legislator

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Art. 616 cod. proc. pen.; An appeal contesting the inadequacy of a lower court's reasoning is inadmissible if the original judgment is supported by sufficient and non-illogical motivation that adequately examines the defense.

Parole chiave

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criminal appeal inadmissibility sufficient lower court reasoning evasion conduct correlation attenuating circumstances court costs and fines allegazioni fattuali non credibili pericolo di collusione con testimoni testimonianza della vittima

Disposizioni normative citate

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Art. 616 cod. proc. pen.
Hevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DI MAURO FRANCESCO nato a CATANIA il 04/05/1983 avverso la sentenza del 12/01/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere BENEDETTO PATERNO' RADDUSA; ietts.) ricorso proposto neitinteresse di Francesco Di Mauro avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e ii provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché contesta l'inadeguatezza e ma manifesta Cc; 1'.7,R_I-eflZa dei motivare relativo al dieniego delle generiche quando, di contro, !a sentenza esulta sorretta ; nel suo portato complessivo da sufficiente e non illogica motivazione e da adeguato esame delle deciuzioni difensive sul punto ( basti evidenziare il motivare speso iiel negare correlazione tra la condotta di evasione contestata e la successiva scelta del ricorrente ct alx.- -!ca re quale argomentazione che unita alle altre, peraltro assorbenti, immediatamente ai ms. delle genericne, finisce per deprivare di rilievo siffatta circostanza anche i n n Lancato riconoscimento delle attenuanti atipiche);

Hevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. en. DcharC inammissibiie i! ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese ,)!OrjeSSUaii e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. deciso i! 18 novembre 2022. Consigliere estensore Il Pisidente .'eriedetto Paterne Raddusa Pieriu gi Di Stefano — D 'ITTPOSITATA IN CA \ CI