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Ordinanza — n. 8264/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 8264/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 8264/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BACCO RICCARDO nato a CERIGNOLA il 19/10/1990 avverso la sentenza del 01/12/2021 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere BENEDETTO PATERNO' RADDUSA; letto il ricorso proposto nell'interesse di Riccardo Bacca avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e ii provvedimento impugnato; riLenuto che i ricorso è inammissibile perché tutte le dogiianze, peraltro in termini di i"C. a t<Ti genericità, replicano profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti -:c•Q(.) .1-ienti giuridici dai giudice di merito in relazione alla mancata applicazione delle generiche, alla ritenuta inapplicabilità dell'art 131 bis cp nonche alla misura della pena, aspetti che la i-npugnata affronta e argomenta con sufficiente e non illogica motivazione all'esito .,.:ciequa'(.o esame delle deduzioni difensive; evato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen. inamrssipiy.2. ricorso e condanna I ricorrente ai pagamento delle spese processua e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Regesto Legislator

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art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 8264/2023 — snpen · Corte di Cassazione: a t<Ti genericità, replicano profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti -:c•Q(.) .1-ienti giuridici dai giudice di merito in relazione alla mancata applicazione delle generiche, alla ritenuta inapplicabilità dell'art 131 bis cp nonche alla misura della pena, aspetti che la i-npugnata affronta e argomenta con sufficiente e non illogica motivazione all'esito .,.:ciequa'(.o esame delle deduzioni difensive; evato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen. inamrssipiy.2. ricorso e condanna I ricorrente ai pagamento delle spese processua e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Parole chiave

Generato dall'IA
art. 616 cod. proc. pen

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
art. 616 cod. proc. pen

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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BACCO RICCARDO nato a CERIGNOLA il 19/10/1990 avverso la sentenza del 01/12/2021 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere BENEDETTO PATERNO' RADDUSA; letto il ricorso proposto nell'interesse di Riccardo Bacca avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e ii provvedimento impugnato; riLenuto che i ricorso è inammissibile perché tutte le dogiianze, peraltro in termini di i"C. a t<Ti genericità, replicano profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti -:c•Q(.) .1-ienti giuridici dai giudice di merito in relazione alla mancata applicazione delle generiche, alla ritenuta inapplicabilità dell'art 131 bis cp nonche alla misura della pena, aspetti che la i-npugnata affronta e argomenta con sufficiente e non illogica motivazione all'esito .,.:ciequa'(.o esame delle deduzioni difensive; evato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen. inamrssipiy.2. ricorso e condanna I ricorrente ai pagamento delle spese processua e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 18 novembre 2022.