Ordinanza — n. 8263/2023 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: RUGGIERI ANTONIO nato a VIESTE il 07/04/1967 avverso la sentenza del 15/12/2021 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere BENEDETTO PATERNO' RADDUSA; letto ii ricorso proposto nell'interesse di Antonio Ruggieri avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso e inammissibile perché, con riguardo al tema della destinazione vitadi spaccio della sostanza stupefacente riferita alla disponibilità del ricorrente, replica, otto i! versante della violazione di legge e del difetto di motivazione, profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici da! giudice di merito all'esito ci Liea puntuale e coerente valorizzazione inferenziale delle emergenze fattuali, lette alla luce ( cc esclusivamente) del dato qualitativo e quantitativo della sostanza e di un altrettanto /39 ciu delle deduzioni difensive, deprivate di rilievo senza incorrere in manifeste incongruenze rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. nmc ben. inammissibile il ricorso e condanna ii ricorrente ai pagamento delle spese r.o cessuaii e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 8263/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 616 cod. nmc ben. inammissibile il ricorso e condanna ii ricorrente ai pagamento delle spese r.o cessuaii e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Parole chiave
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: RUGGIERI ANTONIO nato a VIESTE il 07/04/1967 avverso la sentenza del 15/12/2021 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere BENEDETTO PATERNO' RADDUSA; letto ii ricorso proposto nell'interesse di Antonio Ruggieri avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso e inammissibile perché, con riguardo al tema della destinazione vitadi spaccio della sostanza stupefacente riferita alla disponibilità del ricorrente, replica, otto i! versante della violazione di legge e del difetto di motivazione, profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici da! giudice di merito all'esito ci Liea puntuale e coerente valorizzazione inferenziale delle emergenze fattuali, lette alla luce ( cc esclusivamente) del dato qualitativo e quantitativo della sostanza e di un altrettanto /39 ciu delle deduzioni difensive, deprivate di rilievo senza incorrere in manifeste incongruenze rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. nmc ben. inammissibile il ricorso e condanna ii ricorrente ai pagamento delle spese r.o cessuaii e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso li 18 novembre 2022.