Ordinanza — n. 8252/2023 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAseguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PELLEGRINO SANTI SANDRO nato a MESSINA il 06/07/1993 avverso la sentenza del 13/05/2022 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere BENEDETTO PATERNO' RADDUSA; 7 ieao ricorso proposto nell'interesse di Santi Sandra Pellearina avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché la doglianza prospettata - diretta a contrastare la mancata applicazione dell'attenuante di cui all'art 62, n.4., cp - replica profili di censura già tannente vagliati e disattesi, con corretti e puntuali argomenti giuridici dal giudice di coerentemente desunti dalla situazione in fatto definita dalle emergenze processuali da ei- rJei-e !a relativa valutazione estranea ai poteri di sindacato ascritti a questa Corte (si vedano con,lderavionl spese alla oadina 4, penultimo capoverso) !l'evato .une ali'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. oroc. peni
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 8252/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Dichiara inammissibile l ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese precessuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 18 novembre 2022.
Parole chiave
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PELLEGRINO SANTI SANDRO nato a MESSINA il 06/07/1993 avverso la sentenza del 13/05/2022 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere BENEDETTO PATERNO' RADDUSA; 7 ieao ricorso proposto nell'interesse di Santi Sandra Pellearina avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché la doglianza prospettata - diretta a contrastare la mancata applicazione dell'attenuante di cui all'art 62, n.4., cp - replica profili di censura già tannente vagliati e disattesi, con corretti e puntuali argomenti giuridici dal giudice di coerentemente desunti dalla situazione in fatto definita dalle emergenze processuali da ei- rJei-e !a relativa valutazione estranea ai poteri di sindacato ascritti a questa Corte (si vedano con,lderavionl spese alla oadina 4, penultimo capoverso) !l'evato .une ali'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. oroc. peni
P.Q.M.
Dichiara inammissibile l ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese precessuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 18 novembre 2022.