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Ordinanza — n. 8242/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeals as inadmissible due to direct challenge to liability judgment regarding crop cultivation. The court rejects arguments already fully examined by the lower court on facts and law.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 8242/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the joint appeals by Antonio Enna and Francesco Puri inadmissible. The appellants challenged the lower court's liability judgment concerning the cultivation of cannabis, arguing for a different legal qualification and sentencing disparities. The court ruled that these grounds directly contradicted the first-instance judgment on liability and were already thoroughly examined and rejected with valid legal arguments by the appellate court.

Regesto Legislator

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Art. 616 cod. proc. pen.; Direct appeals challenging the judgment on liability are inadmissible if they merely reiterate arguments already fully examined and dismissed by the court of first instance on the merits.

Parole chiave

Generato dall'IA
inadmissible appeal direct challenge liability cannabis cultivation sentencing disparity reiteration of arguments

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 616 cod. proc. pen.

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Testo completo

a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: ENNA ANTONINO nato a PALERMO il 27/09/1989 PURI' FRANCESCO nato a PALERMO il 07/02/1983 avverso la sentenza del 15/03/2022 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere BENEDETTO PATERNO' RADDUSA; letto il ricorso proposto nell'interesse comune di Antonio Enna e Francesco Puri avverso la sentenza in epigrafe; esaminati ali atti e il provvedimento impugnato; rftenuto che il ricorso è inammissibile perché motivo diretto a contrastare il giudizio di responsabilità riferito alla posizione dei Puri e :!--erente Ila mancata appiicazione dell'art. 114 co in relazione al contributo concorsuale :ttn da e,uest'ultimo replicano profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con puntuali e corrett! argomenti giuridici dal giudice di merito all'esito di una coerente disamina delle emergenze probatorie e di un compiuto scrutinio delle deduzioni difensive (si vedano sul tema si veda dall'ultimo capoverso di pagina 4 e il terz'ultimo di pagina 6 sui secondo il motivo diretto a contestare la qualificazione datata ai fatti, escludendo quella sollecitata ca a difesa (ricondotta all'alveo del comma 5 dell'ad 73 TUS), è manifestamente infondato nerchè !a Corte del merito ha coerentemente escluso la minima offensività delle condotte a eied aiia luce di un giudizio complessivo coerentemente dominato nella specie dalla ( anche —vei-se) qualità e euantità della sostanza coltivata e commercializzata dai due imputati, aspetto caso cestinare a colorare la regiudicanda in termini di nequivoca incompatibilità dei fatti 2;l'ipoLesi di reato rivendicata dalla difesa; l'uitimo motivo, legato alla misura degli aumenti per la continuazione irrogati ai due co , peraltro in termini differenti così da motivare anche la lamentata disparità di trattamento rivendicata nell'interesse dell'Enna no confronta in alcun modo con le erc;crnentazioni spese in sentenza dirette a superare entrambi i detti rilievi critici ( primo capoverso di pagina 7) sì che deve ritenersi aspecifico ,Hevato che all'inammisslbilità dei ricorsi conseguono le pronunce di Cui all'art. 616 cod. oen. nc:sr r,irsi e condanna i ricorrenti ai pagamento delle spese processuali cele somma ci Euro tremila in favore della Cassa cielie ammende.

Così deciso il 18 nove