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Ordinanza — n. 8239/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 8239/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 8239/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: RUBINI MARIA CARMELA nato a SAN PIETRO VERNOTICO il 20/05/1973 avverso la sentenza del 12/11/2021 della CORTE APPELLO di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere BENEDETTO PATERNO' RADDUSA; letto il ricorso proposto neillinteresse di Maria Carmela Rubini avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti, il provvedimento impugnato e la memoria trasmessa dalla difesa della i !corrente ; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché le censure formulate - lungi dal prospettare celavi vizi afferenti la tenuta motivazionale della sentenza impugnata, sul piano della relativa iinearità logica o della puntualità della disamina delle relative emergenze processuali o, ancora, violazioni di legge, anche processuale, effettivamente sussistenti (tale non potendosi considerare quella di cui all'ad 358 cpp, anche per la natura generica e puramente esplorativa dell'assunto riasc;eonato), diretti ad inficiare i profili inerent l'acquisizione e la valutazione del materiale aTobatorio messo in luce dai giudici del merito a sostegno della ritenuta partecipazione della no:a-reo-te all'associazione di cui ai capo 13 della rubrica- risultano piuttosto volte a prefigurare alternativa rilettnra delle fonti probatorie (peraltro solo parzia.mente conslderate giacché ricorso manca di considerare il portato probatorio offerto dalle intercettazioni relative ai colloqui venati in carcere dopo l'arresta del Renna, riportate dalla pagina 8 della decisione gravata, ,a fa un generico e riacle.gualo cenno solo nelle memorie trasmesse dalla difesa senza tuttavia operare un confronto critico specifico con i! relativo dato), in quanto tale estranea a' sindacato di legittimità e avulsa dalla pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali (considerata la genericità di quello addotto per omissione legato des prevenuta, esposto senza precisare contenuti e la decisività dell'atto r!s.r../ato che all'inammissibili -Là del ricorso conseguono le pronunce di cui al. art. 616 cod.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 8239/2023 — snpen · Corte di Cassazione: art. 616 cod.

Parole chiave

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perseguimento penale per truffa termini tempestività dell'inoltro prove tardive notifica tardiva dei difetti momento del reato
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: RUBINI MARIA CARMELA nato a SAN PIETRO VERNOTICO il 20/05/1973 avverso la sentenza del 12/11/2021 della CORTE APPELLO di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere BENEDETTO PATERNO' RADDUSA; letto il ricorso proposto neillinteresse di Maria Carmela Rubini avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti, il provvedimento impugnato e la memoria trasmessa dalla difesa della i !corrente ; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché le censure formulate - lungi dal prospettare celavi vizi afferenti la tenuta motivazionale della sentenza impugnata, sul piano della relativa iinearità logica o della puntualità della disamina delle relative emergenze processuali o, ancora, violazioni di legge, anche processuale, effettivamente sussistenti (tale non potendosi considerare quella di cui all'ad 358 cpp, anche per la natura generica e puramente esplorativa dell'assunto riasc;eonato), diretti ad inficiare i profili inerent l'acquisizione e la valutazione del materiale aTobatorio messo in luce dai giudici del merito a sostegno della ritenuta partecipazione della no:a-reo-te all'associazione di cui ai capo 13 della rubrica- risultano piuttosto volte a prefigurare alternativa rilettnra delle fonti probatorie (peraltro solo parzia.mente conslderate giacché ricorso manca di considerare il portato probatorio offerto dalle intercettazioni relative ai colloqui venati in carcere dopo l'arresta del Renna, riportate dalla pagina 8 della decisione gravata, ,a fa un generico e riacle.gualo cenno solo nelle memorie trasmesse dalla difesa senza tuttavia operare un confronto critico specifico con i! relativo dato), in quanto tale estranea a' sindacato di legittimità e avulsa dalla pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali (considerata la genericità di quello addotto per omissione legato des prevenuta, esposto senza precisare contenuti e la decisività dell'atto r!s.r../ato che all'inammissibili -Là del ricorso conseguono le pronunce di cui al. art. 616 cod.

D M inammissibife ricorso e condanna i! ricorrente I pagamento delle spese reicessuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 18 novembre 2