Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 8235/2023 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed for inadmissibility due to manifestly unfounded grounds regarding prescription periods and lack of specific criticism.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 8235/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the appeal by Fernandez Gaetano inadmissible because the grounds relied upon were not permitted under the law in a legitimacy proceeding. The court found the arguments regarding the prescription period for the charge of calumny to be manifestly unfounded, citing the imputed recidivism which extended the maximum prescription term to thirteen years and six months. Consequently, the court ruled that the ordinary prescription period was also irrelevant as the time elapsed between the first and second-instance judgments did not exceed the applicable limits, leading to the dismissal of the appeal.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 99 comma 3 cp; Art. 99 comma 6 cp: The Court of Cassazione holds that an appeal is inadmissible if the grounds are manifestly unfounded, particularly when the imputed recidivism extends the maximum prescription period, rendering the alleged overruling of prior case law irrelevant.

Parole chiave

Generato dall'IA
criminal appeal inadmissibility prescription period extension recidivism impact manifestly unfounded grounds calumny charge legitimacy proceeding overruling rejection verdetto di colpevolezza

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 99 comma 3 cp
Art. 99 comma 6 cp
Art. 616 cod. proc. pen. 25-bis
TheV2:0 che all'inan-)rnissibiHtà del ricorso conseguono !e pronunce di cui all'art. 616 cod.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
n. 30046 del 2022
99, comma 6 cp, eonne recentemente chiarito dalle Sezioni unite di questa Corte ( n. 30046 del 2022, confermando • ì:ie-Le.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FERNANDEZ GAETANO nato a TERNI il 09/07/1962 avverso la sentenza del 05/10/2021 della CORTE APPELLO di PERUGIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere BENEDETTO PATERNO' RADDUSA; • lutto ricorso proposto neirinteresse di Gaetano Fernandez avverso ia sentenza in epigrafe; • esaminati gli atti e il provvedimento impugnato e ia memoria trasmessa dalla difesa; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché i motivi che lo supportano non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, in quanto i_virno è manifestamente infondato alla luce deila recidiva contestata e ritenuta ai sensi dei comma 3 dell'art. 99 così da portare ad anni tredici e mesi sei il termine ( massimo) di prescrizione per la calunnia ascritta all'imputato ; commessa il 12 marzo 2010 e rendere attuale !.,i-e.t.esa punitiva, risultando la decorrenza della prescrizione, con riguardo al termine massimo, Tide-ferente alla potenziale applicabilità alla specie dei disposto di cui all'art. 99, comma 6 cp, eonne recentemente chiarito dalle Sezioni unite di questa Corte ( n. 30046 del 2022, confermando • ì:ie-Le. oua ohentamento maggioritario dettato sul punto dalle sezioni semplici così da rendere evanescente l'addotto overruling segnalato dalla difesa ) mentre, in relazione a quello ordinario, de,irritato nei termini indicati dalla difesa (alla luce della interpretazione dell'incidenza iefitta SUi termini di prescrizione ordinaria offerta da questa Corte e superata dalle citate sezioni unit3) in anni 6 e mesi nove, il relativo assunto è altrettanto inconferente ( non risultando che utto Htei-rutiivo e :a successiva sentenza di primo grado sia intercorso un lasso di ebf.) superiore rnentre è pacifico che tanto non è avvenuto dopo la prima decisione, assunta il p,rile 2017 e quella di appello,. risalente 5 ottobre 2021); gli altri due motivi, diretti a contrastare anche sotto il versante della tenuta motivazionale, non nec.zao:tà cci titcc 'ansamente denunziato tx,') e soggettivi ( contestato dalla difesa facendo riferimento alla mancata dimostrazione ir•lella consegna, da parte dell'imputato,, dell'assegno in questione) della calunnia riferita eìll'iroputato, colgono aspetti vagliati e disattesi con motivazione immune da vizi giuridici ( in ne tema devoluto con secondo motivo di ricorso) oltre che connotata da lineare e iugicitàe Ci2 esauriente (21samina dei dati processuai, motivazione che i ricorso peraltro cT, o e ii-ìí,-,icieguotamente ( sotto versante del dolo) adducendo situazioni !n fatto, messe in niievo dal primo giudice, non fatte oggetto di specifico rilievo critico con il gravame di merito;

TheV2:0 che all'inan-)rnissibiHtà del ricorso conseguono !e pronunce di cui all'art. 616 cod. or. 25fl. P, Q. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamen o delle spese cescivali P della gomma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammend (.7,cy,;i deciso il 18 novembre 2022. Consigliere estensore Il Presid 3ene.detto Paternò Raddusa Pierluigi fa no r'Sr D E i ()S 13- T A C.-\C ti