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Ordinanza — n. 8231/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 8231/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 8231/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FERRERO WALTER nato a SAN PIETRO VERNOTICO il 26/07/1949 avverso la sentenza del 20/09/2021 della CORTE APPELLO di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere BENEDETTO PATERNO' RADDUSA; ietto i! ricorso proposto nell'interesse di Walter Ferrero avverso la sentenza in epigrafe; esa,-rmati gli atti e I provvedirne.nto irripugnato; enuto che il ricorso è inammissibile perché il primo motivo ribadisce, sotto il versante del vizio di motivazione e dell'erronea applicazione del disposto di cui all'ad 54 cp, profili di censura già adeguatamente e puntualmente con corredi a. -gornenti L.r1dc dai aiudice di merito, argomentazioni che non contrasta adeguatamente ( non essendovi prova che il certificato medico allegato al ricorso sia stato ritualmente acquisito al processo, non potendo rilevare a tal fine la produzione dello stesso innanzi al Tribunale del riesame e rimandendo comunque generica anche in termini deduzibne la dimensione del pericolo. legato alle condizoni di salute deila madre, che ,-;sc avrebbe reso necessario l'allontanamento dal domicilio di esecuzione della misura); secondo e il terzo motivo, inerente la mancata applicazione dell'ad 131 bis e delle _no_riche sono manifestamente infondati perché la sentenza impugnata appare sorretta anche 1.2, --te qua da sufficiente e non illogica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni cfesve sul punto, così da rendere la relativa valutazione di merito non censurabile in questa ISE?(1 rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 8231/2023 — snpen · Corte di Cassazione: -gornenti L.r1dc dai aiudice di merito, argomentazioni che non contrasta adeguatamente ( non essendovi prova che il certificato medico allegato al ricorso sia stato ritualmente acquisito al processo, non potendo rilevare a tal fine la produzione dello stesso innanzi al Tribunale del riesame e rimandendo comunque generica anche in termini deduzibne la dimensione del pericolo. legato alle condizoni di salute deila madre, che ,-;sc avrebbe reso necessario l'allontanamento dal domicilio di esecuzione della misura); secondo e il terzo motivo, inerente la mancata applicazione dell'ad 131 bis e delle _no_riche sono manifestamente infondati perché la sentenza impugnata appare sorretta anche 1.2, --te qua da sufficiente e non illogica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni cfesve sul punto, così da rendere la relativa valutazione di merito non censurabile in questa ISE?(1 rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod.

Parole chiave

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allontanamento nonostante motivi di salute inesigibile malgrado lesioni salute peggioramento notevole della salute perizia medica insufficiente malattia e maternità riesame della domanda d'asilo
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FERRERO WALTER nato a SAN PIETRO VERNOTICO il 26/07/1949 avverso la sentenza del 20/09/2021 della CORTE APPELLO di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere BENEDETTO PATERNO' RADDUSA; ietto i! ricorso proposto nell'interesse di Walter Ferrero avverso la sentenza in epigrafe; esa,-rmati gli atti e I provvedirne.nto irripugnato; enuto che il ricorso è inammissibile perché il primo motivo ribadisce, sotto il versante del vizio di motivazione e dell'erronea applicazione del disposto di cui all'ad 54 cp, profili di censura già adeguatamente e puntualmente con corredi a. -gornenti L.r1dc dai aiudice di merito, argomentazioni che non contrasta adeguatamente ( non essendovi prova che il certificato medico allegato al ricorso sia stato ritualmente acquisito al processo, non potendo rilevare a tal fine la produzione dello stesso innanzi al Tribunale del riesame e rimandendo comunque generica anche in termini deduzibne la dimensione del pericolo. legato alle condizoni di salute deila madre, che ,-;sc avrebbe reso necessario l'allontanamento dal domicilio di esecuzione della misura); secondo e il terzo motivo, inerente la mancata applicazione dell'ad 131 bis e delle _no_riche sono manifestamente infondati perché la sentenza impugnata appare sorretta anche 1.2, --te qua da sufficiente e non illogica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni cfesve sul punto, così da rendere la relativa valutazione di merito non censurabile in questa ISE?(1 rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod.

P.Q.M.

ricorso e condanna li ricorrente ai pagamento delle spese brocessuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Tc decso 18 novembre 2022. O Consigliere estensore Il Presk ente :-2.bne_cl.ette Paterne, P,addusa Pierluigi » Stefano D E POSITAT,\ IN CA011 : 2 4 FEB