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Ordinanza — n. 8230/2023 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal as generic complaint lacks specific reasons for acquittal under procedural code.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 8230/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Italian Court of Cassation declared the appeal inadmissible and ordered the appellant to pay court costs and fines. The appellant argued that the lower court's conviction was unjustified, but the court found the complaint generic without citing specific legal grounds required for acquittal under Article 129 of the Code of Criminal Procedure. Consequently, the appeal was rejected because it failed to provide the detailed reasoning necessary to justify a reversal of the conviction.

Regesto Legislator

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Art. 385 cod. pen.; Art. 129 cod. proc. pen.: An appeal based on a generic complaint regarding a crime is inadmissible unless it specifies the particular reasons that should have led the judge to acquit or dismiss the charges.

Parole chiave

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generic complaint inadmissibility Code of Criminal Procedure specific reasons for acquittal Article 129 procedural code Cassation appeal rejection esenzione dalla pena allontanamento malgrado rischio di persecuzione evasione all'obbligo di contribuzione

Disposizioni normative citate

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Art. 385 cod. pen.
Art. 129 cod. proc. pen.
è inammissibile perché costituito da una doglianza generica, là dove non è accompagnata dalla indicazione specifica delle ragioni che avrebbero dovuto imporre al giudice l'assoluzione o il proscioglimento ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen.;
art. 385 cod. pen
art. 129 cod. proc. pen
è inammissibile perché costituito da una doglianza generica, là dove non è accompagnata dalla indicazione specifica delle ragioni che avrebbero dovuto imporre al giudice l'assoluzione o il proscioglimento ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen.;
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BELLACHHAB YOUSSEF nato il 14/11/1978 avverso la sentenza del 26/04/2022 della CORTE APPELLO di SALERNOvisti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere Benedetto Paternò Raddusa / / OSSERVA Ritenuto che il motivo dedotto con il ricorso in relazione al reato di cui all'art. 385 cod. pen. è inammissibile perché costituito da una doglianza generica, là dove non è accompagnata dalla indicazione specifica delle ragioni che avrebbero dovuto imporre al giudice l'assoluzione o il proscioglimento ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen.;

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 18 novembre 2022 Il Consigliere estensore Il Presidente