Italian Court dismisses appeal against robbery conviction for lack of new grounds and procedural errors.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal by Saad Soufiane inadmissible, upholding the lower courts' conviction for robbery. The appellant argued for reduced sentencing based on voluntary desistance and general mitigating circumstances, but the court found these claims merely repetitive of issues already correctly addressed by the appellate judge. The decision emphasized that the lower court's discretionary balancing of aggravating and mitigating factors was logical and sufficiently motivated, leaving no room for further review.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 600 c.p.p.; Art. 601 c.p.p.: Appeals must present new grounds; repetitive arguments or those already properly evaluated by the lower court do not justify reopening the case, and discretionary sentencing balances are immune from review unless arbitrary or illogical.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SAAD SOUFIANE nato il 24/11/1992 avverso la sentenza del 16/11/2021 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO SARACO;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
La Corte di appello di Bologna, con sentenza in data 16 novembre 2021, confermava la sentenza pronunciata dal Tribunale di Parma, in data 17 marzo 2021, nei confronti di Saad Soufiane, in relazione ai reati di cui agli artt. 628 cod. pen. e 4 e 7 I. 895 del 1967. Rilevato che il primo ed il terzo motivo di impugnazione, che contestano un vizio di motivazione in relazione all'affermazione di penale responsabilità per entrambi i delitti contestati, risultano meramente riproduttivi di questioni già adeguatamente vagliate e disattese con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (si vedano, in particolare, le pagine 9 e 10 della sentenza impugnata, in cui il secondo giudice ha evidenziato la piena consapevolezza dell'imputato nella partecipazione al delitto di rapina, e, conseguentemente, a pagina 13, anche la sicura conoscenza delle modalità della sua realizzazione mediante l'utilizzo dell'arma);
Considerato che anche la seconda doglianza, che lamenta un vizio di motivazione in ordine al mancato riconoscimento della desistenza volontaria e dell'attenuante ex art. 114 cod. pen., si limita a riproporre questioni già adeguatamente affrontate dalla corte di appello e rigettate con valutazioni giuridiche prive di vizi alle pagine 11 e 12 della sentenza impugnata, in cui la desistenza è stata esclusa per la non volontaria interruzione dell'azione criminosa da parte del prevenuto, e si è sottolineato il suo ruolo tutt'altro che marginale nella realizzazione della rapina);
Osservato che l'ultimo motivo di ricorso, che censura il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche in termini di prevalenza sulle contestate aggravanti, è manifestamente infondato, in quanto le statuizioni relative al giudizio di comparazione tra opposte circostanze, implicando una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito, sfuggono al sindacato di legittimità qualora non siano frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e siano sorrette da sufficiente motivazione (Sez. U, n. 10713 del 25/02/2010, Contaldo, Rv. 245931), certamente sussistente nel caso di specie, in cui il secondo giudice ha giustificato il giudizio di bilanciamento in termini di equivalenza, valorizzando la gravità del fatto e la mancata collaborazione del prevenuto alla sua ricostruzione;
Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 25 ottobre 2022 Il Consigliere estensore