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Ordinanza — n. 8224/2023 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses request for trial remission due to lack of documents and non-notification.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 8224/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The court declared Mario Collecorvino's request for trial remission inadmissible because it lacked supporting documents and was not notified to other parties. The defendant argued for a new trial under specific criminal procedure articles, but the court found these procedural requirements unmet. Consequently, the request was rejected, and the defendant was ordered to pay court costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 46, comma 1, cod. proc. pen.; Art. 45, cod. proc. pen.: A request for remission of the trial is inadmissible if filed without the production of supporting documents and without notification to the other parties.

Parole chiave

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trial remission request lack of supporting documents non-notification to parties procedural inadmissibility criminal procedure code court costs and fine Italian criminal justice violazioni delle norme procedurali

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 46, comma 1, cod. proc. pen.
Rilevato che la richiesta risulta proposta senza la produzione dei documenti su cui si fonda e, inoltre, non risulta notificata alle altre parti, il tutto in violazione della prescrizione sancita a pena di inammissibilità dall'art. 46, comma 1, cod.
Art. 45, cod. proc. pen.
art. 640 cod. pen
In data 5 luglio 2022, Collecorvino Mario, citato a giudizio per rispondere del reato di cui all'art. 640 cod. pen., presentava istanza di rimessione del processo ex artt.
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Testo completo

seguente ORDINANZA vista la richiesta di rimessione proposta da: COLLECORVINO MARIO nato a PESCOSANSONESCO il 08/12/1954 avverso la sentenza del 05/07/2022 del TRIBUNALE di CHIETIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO SARACO;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

In data 5 luglio 2022, Collecorvino Mario, citato a giudizio per rispondere del reato di cui all'art. 640 cod. pen., presentava istanza di rimessione del processo ex artt. 45 e ss. cod. proc. pen. Rilevato che la richiesta risulta proposta senza la produzione dei documenti su cui si fonda e, inoltre, non risulta notificata alle altre parti, il tutto in violazione della prescrizione sancita a pena di inammissibilità dall'art. 46, comma 1, cod. proc. pen.; Ritenuto, pertanto, che l'istanza deve essere dichiarata inammissibile, con la condanna del richiedente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

dichiara inammissibile l'istanza e condanna l'istante al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 25 ottobre 2022 Il Consigliere estensore Il Presidente