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Ordinanza — n. 8223/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 8223/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 8223/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PANNOZZO CLAUDIO nato a FORMIA il 28/10/1978 avverso la sentenza del 07/04/2022 del GIUDICE DI PACE di GAETAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO SARACO; Il giudice di pace di Gaeta, con sentenza in data 7 aprile 2022, condannava Pannozzo Claudio alla pena di giustizia per il reato di cui all'art. 636 cod. pen. Rilevato che l'unico motivo di impugnazione, che contesta, peraltro genericamente, un vizio di motivazione in ordine all'affermazione di penale responsabilità dell'imputato, risulta manifestamente infondato, in quanto finalizzato a prefigurare un'alternativa ricostruzione dei fatti, estranea al sindacato di legittimità, in relazione a profili già adeguatamente vagliati e disattesi con argomenti giuridici privi dei lamentati vizi dai giudici di merito, che hanno difatti evidenziato le ragioni della piena riconducibilità all'imputato della condotta contestata; Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Regesto Legislator

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art. 636 cod. pen; Ordinanza — n. 8223/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 636 cod. pen. Rilevato che l'unico motivo di impugnazione, che contesta, peraltro genericamente, un vizio di motivazione in ordine all'affermazione di penale responsabilità dell'imputato, risulta manifestamente infondato, in quanto finalizzato a prefigurare un'alternativa ricostruzione dei fatti, estranea al sindacato di legittimità, in relazione a profili già adeguatamente vagliati e disattesi con argomenti giuridici privi dei lamentati vizi dai giudici di merito, che hanno difatti evidenziato le ragioni della piena riconducibilità all'imputato della condotta contestata; Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Parole chiave

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motivazione sufficiente motivi probatori scemata imputabilità motivazione inadeguata delle censure costituzionali reiterazione di reati penali verosimiglianza della persecuzione

Disposizioni normative citate

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art. 636 cod. pen
Il giudice di pace di Gaeta, con sentenza in data 7 aprile 2022, condannava Pannozzo Claudio alla pena di giustizia per il reato di cui all'art. 636 cod. pen.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PANNOZZO CLAUDIO nato a FORMIA il 28/10/1978 avverso la sentenza del 07/04/2022 del GIUDICE DI PACE di GAETAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO SARACO;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il giudice di pace di Gaeta, con sentenza in data 7 aprile 2022, condannava Pannozzo Claudio alla pena di giustizia per il reato di cui all'art. 636 cod. pen. Rilevato che l'unico motivo di impugnazione, che contesta, peraltro genericamente, un vizio di motivazione in ordine all'affermazione di penale responsabilità dell'imputato, risulta manifestamente infondato, in quanto finalizzato a prefigurare un'alternativa ricostruzione dei fatti, estranea al sindacato di legittimità, in relazione a profili già adeguatamente vagliati e disattesi con argomenti giuridici privi dei lamentati vizi dai giudici di merito, che hanno difatti evidenziato le ragioni della piena riconducibilità all'imputato della condotta contestata; Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 25 ottobre 2022 Il Consigliere estensore Il Presidente