Cassation court dismisses appeal for inadmissibility due to generic grounds and prefigured fact reconstruction.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared Anna Squitieri's appeal inadmissible, ordering her to pay procedural costs and fines. The lower court confirmed the conviction for the crime of kidnapping, noting that the appellant's arguments were too generic to allow judicial review and attempted to prefigure an alternative fact reconstruction. The court rejected these submissions because they lacked specific legal grounds and did not challenge the lower courts' adequate reasoning regarding the suspect's liability.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 581, comma 1, lett. d cod. proc. pen.; Art. 582 cod. proc. pen.; Appeals must specify grounds for review and cannot prefigure alternative fact reconstructions or generic complaints, rendering them inadmissible.
Parole chiave
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SQUITIERI ANNA natci a SARNO il 11/01/1952 avverso la sentenza del 13/05/2022 della CORTE APPELLO di SALERNOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO SARACO;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
La Corte di appello di Salerno, con sentenza in data 13 maggio 2022, confermava la sentenza pronunciata dal Tribunale di Nocera Inferiore, in data 21 dicembre 2020, nei confronti di Squitieri Anna, in relazione al reato di cui all'art. 640 cod. pen. Rilevato che i primi tre motivi di ricorso, che censurano la sentenza impugnata per violazione di legge e vizio di motivazione, in ordine alla prova di penale responsabilità dell'imputata, risultano del tutto generici, in quanto non indicano gli elementi che sono alla base delle doglianze formulate, non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato, ponendosi così in violazione della prescrizione sancita, a pena di inammissibilità dall'art. 581, comma 1, lett. d cod. proc. pen.;
Ritenuto, in ogni caso, che i motivi dedotti risultano inammissibili, in quanto finalizzati a prefigurare un'alternativa ricostruzione dei fatti, estranea al sindacato di legittimità, in relazione a profili già adeguatamente vagliati e disattesi con argomenti giuridici privi dei lamentati vizi dai giudici di merito, che hanno difatti evidenziato le ragioni della sicura riconducibilità all'imputata della condotta contestata (si veda, in particolare, pagina 6 della sentenza impugnata); Osservato che anche l'ultimo motivo di impugnazione, che lamenta un vizio di motivazione in relazione al trattamento sanzionatorio riservato all'imputata, oltre ad essere generico, appare manifestamente infondato, avendo il secondo giudice puntualmente argomentato in ordine ai singoli profili sollevati nell'impugnazione in punto pena, peraltro contenuta nel minimo edittale;
Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 25 ottobre 2022 Il Consigliere estensore Il Pre