Italian Court dismisses appeal for lack of specificity regarding generic mitigating circumstances and sentencing balance.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal inadmissible due to a lack of specificity in the grounds raised by the appellant. The appellant contested the refusal to recognize generic mitigating circumstances and the overall sentencing, arguing for a different balance between aggravating and mitigating factors. The court rejected this because the lower courts had already explicitly addressed the equivalence of the contested aggravating circumstance and the reasons for not applying further reduction, rendering the appeal's arguments irrelevant to the existing judgment.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 56, 628 cod. pen.; Art. 62-bis cod. pen.: An appeal must specifically address the grounds of the contested judgment; if the lower court has already fully analyzed and balanced the mitigating and aggravating circumstances, an appeal failing to engage with these specific reasons lacks specificity and is inadmissible.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: VALERIO NICOLA nato a BARI il 12/07/1990 avverso la sentenza del 06/07/2021 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO SARACO;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
La Corte di appello di Bari, con sentenza in data 6 luglio 2021, confermava la sentenza pronunciata dal Tribunale di Bari, in data 15 marzo 2018, nei confronti di Nicola Valerio, in relazione al reato di cui all'art. 56, 628 cod. pen. Rilevato che l'unico motivo di ricorso, che contesta una violazione di legge, in relazione al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche ed al trattamento sanzionatorio complessivamente irrogato all'imputato, risulta manifestamente infondato, in quanto i giudici di merito hanno già riconosciuto l'imputato meritevole della concessione dell'attenuante ex art. 62-bis cod. pen. con indicazione delle ragioni sia del bilanciamento in termini di equivalenza con l'aggravante contestata, sia della mancata ulteriore riduzione della pena già invocata con l'atto di appello; considerato che, dunque, il ricorso non tiene in considerazione le ragioni della sentenza impugnata, con la quale -pertanto- non si confronta, così incorrendo nel vizio di aspecificità;
Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammen