Cassation court dismisses appeal against criminal judgment for inadmissibility and lack of merit.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal by Di Giuseppe Vito inadmissible, upholding the Palermo Court of Appeal's partial reform of the first-instance criminal judgment. The appellant argued for a different reading of evidence and requested generic mitigating circumstances, but the court found these arguments legally unfounded and outside the scope of cassation review. Consequently, the appeal was rejected because the lower court's reasoning was not manifestly illogical and the appellant's claims lacked legal merit.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 600 c.p.p.; Art. 601 c.p.p.: Appeals against criminal judgments are inadmissible if they contest matters already adequately examined by the lower court with sound legal arguments, or if they challenge the denial of generic mitigating circumstances without manifest illogicality in the lower court's reasoning.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DI GIUSEPPE VITO nato a PARTINICO il 05/09/1988 avverso la sentenza del 20/10/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO SARACO;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
La Corte di appello di Palermo, con sentenza in data 20 ottobre 2021, parzialmente riformando, esclusivamente sotto il profilo sanzionatorio, la sentenza pronunciata dal G.I.P. del Tribunale di Palermo, in data 20 febbraio 2020, condannava Di Giuseppe Vito in relazione ai reati di cui agli artt. 648, 624bis e 56, 624-bis cod. pen. Rilevato che il primo motivo di ricorso, che contesta una violazione di legge, nonché un vizio di motivazione, in ordine all'affermazione di penale responsabilità dell'imputato per ciascuno dei reati lui ascritti, è finalizzato a prefigurare un'alternativa rilettura delle fonti probatorie, estranea al sindacato di legittimità, in relazione a profili già adeguatamente vagliati e disattesi con argomenti giuridici privi dei lamentati vizi dal giudice di merito;
Considerato che la seconda doglianza, che censura il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, è manifestamente infondata, trattandosi di diniego giustificato da motivazione esente da manifesta illogicità, che, pertanto, è insindacabile in cassazione (Sez. 5, n. 43952 de/ 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269), anche considerato il principio affermato da questa Corte, secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano Alfonso, Rv. 279549 - 02);
Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 25 ottobre 2022 Il Consigliere estensore Il Pres