Criminal appeal dismissed for inadmissibility due to manifestly unfounded challenge to conviction elements.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal by Rasa Mirko inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. The appellate court had already confirmed the conviction for the crime defined in Article 707 of the Penal Code based on evidence found in the defendant's vehicle. The court rejected the appeal because the second judge thoroughly argued all constitutive elements of the offense, rendering the legal violation claim manifestly unfounded.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 707 cod. pen.; Art. 364 c.p.p.: An appeal challenging the existence of the crime is inadmissible when the lower court's reasoning fully establishes all constitutive elements, making the alleged legal violation manifestly unfounded.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: RASA MIRKO nato a PALERMO il 19/05/1990 avverso la sentenza del 11/01/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO SARACO;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
La Corte di appello di Palermo, con sentenza in data 11 gennaio 2022, confermava la sentenza pronunciata dal Tribunale di Palermo, in data 17 febbraio 2020, nei confronti di Rasa Mirko, in relazione al reato di cui all'art. 707 cod. pen. Rilevato che l'unico motivo di ricorso, che contesta una violazione di legge, in relazione alla sussistenza del reato contestato, risulta manifestamente infondato, in quanto il secondo giudice ha compiutamente argomentato in ordine all'integrazione di tutti gli elementi costitutivi della contravvenzione, valorizzando il numero e la natura degli oggetti rinvenuti nell'auto del prevenuto, nonché il tentativo di occultarli al momento del controllo e la non plausibile giustificazione fornita a sua discolpa, così deducendone logicamente la loro utilizzazione a fini illeciti; Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.