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Ordinanza — n. 8216/2023 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed for inadmissibility due to manifestly unfounded claim regarding continuity of offenses.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 8216/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal by Vincenzo Vurchio inadmissible, upholding the lower court's conviction for offenses under Articles 648 and 337 of the Penal Code. The appellant argued for an erroneous application of law and a defect in reasoning concerning the lack of continuity between the two crimes. The court rejected this claim as manifestly unfounded, noting that the absence of a single initial criminal intent and the separate commission of the resistance episode supported the lower court's logical and coherent findings.

Regesto Legislator

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Art. 648, 337 cod. pen.; The appeal is inadmissible when the alleged error in applying the law regarding the continuity of offenses is manifestly unfounded due to the lack of a single initial criminal purpose and the distinct nature of the acts.

Parole chiave

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continuity of offenses manifestly unfounded appeal defect in reasoning Articles 648 337 penal code inadmissibility of appeal concorso materiale di reati reiterazione di reati penali infrazioni uniche e continuate

Disposizioni normative citate

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Art. 648 cod. pen.
Art. 337 cod. pen.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: VURCHIO VINCENZO nato a CERIGNOLA il 05/12/1992 avverso la sentenza del 20/12/2021 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO SARACO;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

La Corte di appello di Bari, con sentenza in data 20 dicembre 2021, confermava la sentenza pronunciata dal Tribunale di Foggia, in data 11 marzo 2016, nei confronti di Vurchio Vincenzo in relazione ai reati di cui agli artt. 648 e 337 cod. pen. Rilevato che l'unico motivo di ricorso, che contesta un'erronea applicazione di legge e un vizio di motivazione, in relazione al mancato riconoscimento dell'istituto della continuazione tra i due delitti contestati, risulta manifestamente infondato, in quanto, valorizzando l'assenza di un unico proposito criminoso iniziale, stante l'estemporanea decisione di commissione dell'episodio di resistenza, il secondo giudice ha individuato argomenti connotati da lineare e coerente logicità, conformi all'esauriente disamina dei dati probatori e alla consolidata giurisprudenza di legittimità, peraltro richiamata in sentenza; Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 25 ottobre 2022 Il Consigliere estensore Il Presidente