Italian Court dismisses appeal against robbery conviction for being merely repetitive and factually non-syndicable.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal filed by Maarouf Hamza inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. The appellant argued against the robbery conviction and the refusal of further investigation, but the court found these grievances merely repetitive of arguments already adequately addressed and rejected by the appellate court. Consequently, the court ruled that the appeal lacked novelty and could not be examined on merits.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 609 c.p.p.; Art. 610 c.p.p.: An appeal is inadmissible if its grounds are merely repetitive of issues already decided by the lower court or if they consist solely of factual allegations not subject to review in a jurisdictional proceeding.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MAAROUF HAMZA nato il 08/07/1999 avverso la sentenza del 26/10/2021 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO SARACO;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
La Corte di appello di Brescia, con sentenza in data 26 ottobre 2021, confermava la sentenza pronunciata dal Tribunale di Brescia, in data 23 febbraio 2021, nei confronti di Maarouf Hamza, in relazione al reato di cui all'art. 628 cod. pen. Rilevato che il primo motivo di ricorso, che contesta una violazione di legge, nonché un vizio di motivazione, in relazione al rigetto di rinnovazione dell'istruttoria invocata nell'atto di appello, risulta meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito, che difatti, alle pagine 7, 8 e 9 della sentenza impugnata, ha ampiamente evidenziato le ragioni della non assoluta necessarietà della rinnovazione istruttoria, e dunque la non decisività della prova, offrendo una motivazione priva dei vizi lamentati dal ricorrente;
Considerato che anche la seconda doglianza, che lamenta una violazione di legge con riferimento alla ritenuta responsabilità dell'imputato, si limita a riproporre questioni già adeguatamente affrontate dalla corte di appello e rigettate con corrette valutazioni giuridiche (sul punto, si vedano le pagine 9 e 10 della sentenza impugnata, in cui il secondo giudice ha individuato gli elementi da cui emergeva con tutta evidenza il contributo dell'imputato alla realizzazione in concorso della rapina), peraltro deducendo mere doglianze in punto di fatto, non sindacabili in sede di legittimità;
Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 25 ottobre 2022 Il Consigliere estensore Il Preside