Italian Court dismisses appeal against criminal conviction for extortion and attempted extortion due to lack of new grounds.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal inadmissible, upholding the lower court's decision to reject the conviction's challenges. The appellant argued for reclassification of the crime and lenient sentencing, but the appellate court had already thoroughly addressed these points regarding the lack of arbitrary exercise and the defendant's personality. The supreme court ruled that since the lower court's reasoning sufficiently covered the contested issues without needing to consider every single favorable element, the appeal lacked merit.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 56, 629, 387-bis, 393, 62 n. 4 cod. pen.; The appeal is inadmissible when the lower court's reasoning adequately addresses the contested grounds without requiring consideration of all elements, provided the decisive factors are referenced.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
eguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MARANO SALVATORE nato a SAN GENNARO VESUVIANO il 28/01/1961 avverso la sentenza del 22/02/2022 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO SARACO;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
La Corte di appello di Brescia, con sentenza in data 22 febbraio 2022, parzialmente riformando, con esclusivo riguardo al trattamento sanzionatorio, la sentenza pronunciata dal G.U.P. del Tribunale di Brescia, in data 6 ottobre 2021, confermava la condanna nei confronti di Marano Salvatore, in relazione ai reati di cui agli artt. 56, 629 e 387-bis cod. pen. Rilevato che il primo motivo di ricorso, che censura la sentenza impugnata per vizio di motivazione, laddove ha negato la riqualificazione del fatto contestato al capo A (tentata estorsione) nel delitto di cui all'art. 393 cod. pen., risulta meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito, (si veda, in particolare pagina 7 della sentenza impugnata, in cui il secondo giudice ha negato l'integrazione dell'esercizio arbitrario, evidenziando come la pretesa del canone di affitto non fosse sorretta da alcun titolo, anche in considerazione della fine della convivenza con la signora titolare dell'appartamento in cui vivevano le persone offese);
Osservato che anche la seconda doglianza, che lamenta un vizio di motivazione in relazione alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche e di quella ex art. 62 n. 4 cod. pen., si limita a riproporre questioni già adeguatamente affrontate dalla corte di appello e rigettate con corrette valutazioni giuridiche (si vedano le pagine 8 e 9 della sentenza impugnata, in cui la corte di appello ha negato le generiche, richiamando la negativa personalità dell'imputato e valutato, nella sua discrezionalità, di non speciale tenuità il danno che le persone offese avrebbero patito qualora l'estorsione si fosse consumata);
Considerato, in ogni caso, il principio affermato da questa Corte, secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano Alfonso, Rv. 279549 - 02); Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 25 ottobre 2022 Il Consigliere estensore Il,p,re