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Ordinanza — n. 8209/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 8209/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 8209/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GENNARI PAOLO NAZZARENO nato a BOVOLONE il 03/06/1958 avverso la sentenza del 07/12/2021 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO SARACO; La Corte di Appello di Venezia, con provvedimento in data 7 dicembre 2021, dichiarava inammissibile l'appello avverso la sentenza pronunciata dal Tribunale di Verona, in data 11 febbraio 2021, nei confronti di Gennari Paolo Nazzareno, confermando così la condanna in relazione al reato di cui all'art. 640 cod. pen. Rilevato che l'unico motivo di ricorso, che censura la decisione di secondo grado per violazione di legge, sviluppa argomenti relativi all'affermazione di responsabilità e alla configurabilità del reato, ma nulla dice circa le ragioni esposte nel provvedimento impugnato, che ha dichiarato inammissibile l'appello perché aspecifico; considerato che il mancato confronto con le ragioni del provvedimento impugnato configura il vizio di aspecificità; Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Regesto Legislator

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art. 640 cod. pen; Ordinanza — n. 8209/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 640 cod. pen. Rilevato che l'unico motivo di ricorso, che censura la decisione di secondo grado per violazione di legge, sviluppa argomenti relativi all'affermazione di responsabilità e alla configurabilità del reato, ma nulla dice circa le ragioni esposte nel provvedimento impugnato, che ha dichiarato inammissibile l'appello perché aspecifico; considerato che il mancato confronto con le ragioni del provvedimento impugnato configura il vizio di aspecificità; Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Parole chiave

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motivi di cassazione difetto di legittimazione del ministero pubblico motivazione inadeguata delle censure costituzionali cognizione del ricorso per cassazione censure procedurali impugnazione di decisioni amministrative

Disposizioni normative citate

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art. 640 cod. pen
La Corte di Appello di Venezia, con provvedimento in data 7 dicembre 2021, dichiarava inammissibile l'appello avverso la sentenza pronunciata dal Tribunale di Verona, in data 11 febbraio 2021, nei confronti di Gennari Paolo Nazzareno, confermando così la condanna in relazione al reato di cui all'art. 640 cod. pen.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GENNARI PAOLO NAZZARENO nato a BOVOLONE il 03/06/1958 avverso la sentenza del 07/12/2021 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO SARACO;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

La Corte di Appello di Venezia, con provvedimento in data 7 dicembre 2021, dichiarava inammissibile l'appello avverso la sentenza pronunciata dal Tribunale di Verona, in data 11 febbraio 2021, nei confronti di Gennari Paolo Nazzareno, confermando così la condanna in relazione al reato di cui all'art. 640 cod. pen. Rilevato che l'unico motivo di ricorso, che censura la decisione di secondo grado per violazione di legge, sviluppa argomenti relativi all'affermazione di responsabilità e alla configurabilità del reato, ma nulla dice circa le ragioni esposte nel provvedimento impugnato, che ha dichiarato inammissibile l'appello perché aspecifico; considerato che il mancato confronto con le ragioni del provvedimento impugnato configura il vizio di aspecificità; Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 25 ottobre 2022 Il Consigliere estensore Il Presidente