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Ordinanza — n. 8207/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 8207/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 8207/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: RUGU GHEORGHE nato il 02/09/1962 DRAGHICI ELEONORA nato il 05/08/1968 RUGU ION nato il 07/02/1986 avverso la sentenza del 12/11/2021 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO SARACO;

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 8207/2023 — snpen · Corte di Cassazione: seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: RUGU GHEORGHE nato il 02/09/1962 DRAGHICI ELEONORA nato il 05/08/1968 RUGU ION nato il 07/02/1986 avverso la sentenza del 12/11/2021 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO SARACO;

Parole chiave

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attenuazione della pena motivi di cassazione condono delle spese procedurali motivazione inadeguata delle censure costituzionali spese di difesa motivi di rigore
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Testo completo

seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: RUGU GHEORGHE nato il 02/09/1962 DRAGHICI ELEONORA nato il 05/08/1968 RUGU ION nato il 07/02/1986 avverso la sentenza del 12/11/2021 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO SARACO;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

La Corte di appello di Bologna, con sentenza in data 12 novembre 2021, parzialmente riformando la sentenza pronunciata dal Tribunale di Bologna, in data 18 maggio 2020, confermava la condanna nei confronti di Rugu Gheorghe, Rugu Ion e Draghici Eleonora in relazione al reato di cui all'art. 633, 639-bis cod. pen. Rilevato che l'unico motivo di ricorso proposto nell'interesse di tutti gli imputati -che contesta una violazione, nonché un vizio di motivazione, in relazione alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche- risulta manifestamente infondato, essendo state queste già riconosciute dal giudice di primo grado; Ritenuto, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 25 ottobre 2022 Il Consigliere estensore Il Presidente