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Ordinanza — n. 8205/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 8205/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 8205/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SOLANO FRANCESCO nato a AVELLINO il 27/09/1982 avverso la sentenza del 17/03/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO SARACO; La Corte di appello di Napoli, con sentenza in data 17 marzo 2022, confermava la sentenza pronunciata dal Tribunale di Avellino, in data 3 giugno 2020, nei confronti di Solano Francesco, in relazione al reato di cui all'art. 635 cod. pen. Rilevato che l'intero ricorso, che contesta un vizio di motivazione con riferimento all'affermazione di penale responsabilità dell'imputato, è finalizzato a prefigurare un'alternativa rilettura delle fonti probatorie, estranea al sindacato di legittimità, in relazione a profili sui quali il giudice di merito ha esplicitato le ragioni del suo convincimento con motivazione esente da vizi logici e giuridici; Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Regesto Legislator

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art. 635 cod. pen; Ordinanza — n. 8205/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 635 cod. pen. Rilevato che l'intero ricorso, che contesta un vizio di motivazione con riferimento all'affermazione di penale responsabilità dell'imputato, è finalizzato a prefigurare un'alternativa rilettura delle fonti probatorie, estranea al sindacato di legittimità, in relazione a profili sui quali il giudice di merito ha esplicitato le ragioni del suo convincimento con motivazione esente da vizi logici e giuridici; Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Parole chiave

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bancarotta fraudolenta irregolarità finanziarie abbandono del procedimento per truffa motivi di cassazione sanzioni pecuniarie truffa in materia di credito

Disposizioni normative citate

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art. 635 cod. pen
La Corte di appello di Napoli, con sentenza in data 17 marzo 2022, confermava la sentenza pronunciata dal Tribunale di Avellino, in data 3 giugno 2020, nei confronti di Solano Francesco, in relazione al reato di cui all'art. 635 cod. pen.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SOLANO FRANCESCO nato a AVELLINO il 27/09/1982 avverso la sentenza del 17/03/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO SARACO;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

La Corte di appello di Napoli, con sentenza in data 17 marzo 2022, confermava la sentenza pronunciata dal Tribunale di Avellino, in data 3 giugno 2020, nei confronti di Solano Francesco, in relazione al reato di cui all'art. 635 cod. pen. Rilevato che l'intero ricorso, che contesta un vizio di motivazione con riferimento all'affermazione di penale responsabilità dell'imputato, è finalizzato a prefigurare un'alternativa rilettura delle fonti probatorie, estranea al sindacato di legittimità, in relazione a profili sui quali il giudice di merito ha esplicitato le ragioni del suo convincimento con motivazione esente da vizi logici e giuridici; Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 25 ottobre 2022 Il Consigliere estensore Il Presidente