Italian court dismisses appeal for inadmissibility due to lack of new grounds and repetition of lower court findings.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal filed by Stecca Claudio inadmissible. The appellant challenged a conviction for selling a stolen vehicle, arguing a defect in the lower court's reasoning regarding his criminal responsibility. The court found the appeal merely reproduced factual disputes already resolved by the appellate and trial judges, who had established the appellant's central role and full awareness of the crime. Consequently, the appeal was rejected because it offered no new legal arguments or facts to justify a retrial.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 364 c.p.p.; Art. 365 c.p.p.: An appeal to the Court of Cassation is inadmissible if it merely repeats the grounds of the lower court's decision without presenting new facts or legal arguments that could justify a different outcome.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: STECCA CLAUDIO nato a VENEZIA il 16/06/1973 avverso la sentenza del 02/12/2021 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO SARACO;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
La Corte di appello di Venezia, con sentenza in data 2 dicembre 2021, confermava la sentenza pronunciata dal Tribunale di Treviso, in data 3 febbraio 2020, nei confronti di Stecca Claudio, in relazione al reato di cui all'art. 648 cod. pen. Rilevato che l'unico motivo di ricorso, che contesta un vizio di motivazione in ordine all'affermazione di penale responsabilità dell'imputato, oltre che fondato su doglianze in punto di fatto, non consentite, pertanto, in sede di legittimità, risulta meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (si veda, in particolare, pagina 2 della sentenza impugnata, in cui il secondo giudice ha ricostruito i fatti, evidenziando il ruolo centrale dell'imputato in tutte le fasi della vicenda e la sua piena consapevolezza di concorrere nella vendita di un autoveicolo di provenienza furtiva);
Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissible, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 25 ottobre 2022 Il Consigliere estensore Il Presidente