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Ordinanza — n. 8200/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 8200/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 8200/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: TOUAT REZAK nato il 30/05/1979 avverso la sentenza del 20/12/2021 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO SARACO; La Corte di appello di Milano, con sentenza in data 20 dicembre 2021, confermava la sentenza pronunciata dal Tribunale di Monza, in data 10 gennaio 2019, nei confronti di Touat Rezak in relazione al reato di cui all'art. 648 cod. pen. Rilevato che l'unico motivo di ricorso, che censura, peraltro del ':utto genericamente, la sentenza della Corte di appello per mancanza di motivazione, risulta manifestamente infondato, in quanto denunciante un vizio che la lettura del provvedimento impugnato dimostra inesistente, avendo il secondo giudice, con il richiamo anche alla decisione di primo grado, ampiamente individuato alle pagine 3 e 4 gli elementi a fondamento della condanna emersi dall'istruttoria, e non smentiti da un'alternativa verosimile ricostruzione dei fatti da parte dell'imputato; Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Regesto Legislator

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art. 648 cod. pen; Ordinanza — n. 8200/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 648 cod. pen. Rilevato che l'unico motivo di ricorso, che censura, peraltro del ':utto genericamente, la sentenza della Corte di appello per mancanza di motivazione, risulta manifestamente infondato, in quanto denunciante un vizio che la lettura del provvedimento impugnato dimostra inesistente, avendo il secondo giudice, con il richiamo anche alla decisione di primo grado, ampiamente individuato alle pagine 3 e 4 gli elementi a fondamento della condanna emersi dall'istruttoria, e non smentiti da un'alternativa verosimile ricostruzione dei fatti da parte dell'imputato; Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Parole chiave

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motivi di cassazione motivazione inadeguata delle censure costituzionali modalità di calcolo dell'ammenda sanzione sostitutiva pluralità di motivazioni doppia punibilità

Disposizioni normative citate

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art. 648 cod. pen
La Corte di appello di Milano, con sentenza in data 20 dicembre 2021, confermava la sentenza pronunciata dal Tribunale di Monza, in data 10 gennaio 2019, nei confronti di Touat Rezak in relazione al reato di cui all'art. 648 cod. pen.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: TOUAT REZAK nato il 30/05/1979 avverso la sentenza del 20/12/2021 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO SARACO;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

La Corte di appello di Milano, con sentenza in data 20 dicembre 2021, confermava la sentenza pronunciata dal Tribunale di Monza, in data 10 gennaio 2019, nei confronti di Touat Rezak in relazione al reato di cui all'art. 648 cod. pen. Rilevato che l'unico motivo di ricorso, che censura, peraltro del ':utto genericamente, la sentenza della Corte di appello per mancanza di motivazione, risulta manifestamente infondato, in quanto denunciante un vizio che la lettura del provvedimento impugnato dimostra inesistente, avendo il secondo giudice, con il richiamo anche alla decisione di primo grado, ampiamente individuato alle pagine 3 e 4 gli elementi a fondamento della condanna emersi dall'istruttoria, e non smentiti da un'alternativa verosimile ricostruzione dei fatti da parte dell'imputato; Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 25 ottobre 2022 Il Consigliere estensore Il Presidente