Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 8199/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 8199/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 8199/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: AGOSTINO STEFANO nato a IVREA il 01/10/1990 avverso la sentenza del 04/03/2022 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO SARACO; La Corte di appello di Torino, con sentenza in data 4 marzo 2022, confermava la sentenza pronunciata dal Tribunale di Ivrea, in data 11 settembre 2019, nei confronti di Agostino Stefano, in relazione al reato di cui all'art. 648 cod. pen. Rilevato che l'unico motivo di ricorso, che deduce la nullità della sentenza per mancato proscioglimento dell'imputato, risulta del tutto generico; Ritenuto che tra i requisiti del ricorso per cassazione vi è anche quello, sancito a pena di inammissibilità, della specificità dei motivi: il ricorrente ha non soltanto l'onere di dedurre le censure su uno o più punti determinati della decisione impugnata, ma anche quello di indicare gli elementi che sono alla base delle sue lagnanze; Considerato che nel caso di specie il ricorso è inammissibile perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

art. 648 cod. pen; Ordinanza — n. 8199/2023 — snpen · Corte di Cassazione: d) cod. proc. pen., in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata ampia e logicamente corretta, non indica gli elementi che sono alla base delle censure formulate, non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato; Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Parole chiave

Generato dall'IA
censure procedurali ricorso per cassazione abbandono del procedimento penale motivi di cassazione controllo della commisurazione della pena motivazione inadeguata delle censure costituzionali

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
art. 648 cod. pen
La Corte di appello di Torino, con sentenza in data 4 marzo 2022, confermava la sentenza pronunciata dal Tribunale di Ivrea, in data 11 settembre 2019, nei confronti di Agostino Stefano, in relazione al reato di cui all'art. 648 cod. pen.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: AGOSTINO STEFANO nato a IVREA il 01/10/1990 avverso la sentenza del 04/03/2022 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO SARACO;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

La Corte di appello di Torino, con sentenza in data 4 marzo 2022, confermava la sentenza pronunciata dal Tribunale di Ivrea, in data 11 settembre 2019, nei confronti di Agostino Stefano, in relazione al reato di cui all'art. 648 cod. pen. Rilevato che l'unico motivo di ricorso, che deduce la nullità della sentenza per mancato proscioglimento dell'imputato, risulta del tutto generico; Ritenuto che tra i requisiti del ricorso per cassazione vi è anche quello, sancito a pena di inammissibilità, della specificità dei motivi: il ricorrente ha non soltanto l'onere di dedurre le censure su uno o più punti determinati della decisione impugnata, ma anche quello di indicare gli elementi che sono alla base delle sue lagnanze; Considerato che nel caso di specie il ricorso è inammissibile perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett.

d) cod. proc. pen., in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata ampia e logicamente corretta, non indica gli elementi che sono alla base delle censure formulate, non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato; Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 25 ottobre 2022 Il Consigliere estensore Il President