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Ordinanza — n. 8198/2023 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal as inadmissible for repeating already rejected legal arguments regarding theft and obstruction charges.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 8198/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the appeal filed by Lebsiri Azzedin inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. The appellant challenged the lower court's conviction for receiving stolen goods and obstruction of police, arguing errors in legal application. The court rejected these claims as they merely repeated issues already thoroughly analyzed and dismissed by the appellate court with sound legal reasoning.

Regesto Legislator

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Art. 600 c.p.p.; Art. 601 c.p.p.: Appeals that merely reproduce legal questions already adequately examined and rejected by the court of appeal without presenting new grounds or substantive arguments are inadmissible.

Parole chiave

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inadmissible appeal repetition of arguments receiving stolen goods obstruction of justice Cassa delle ammende procedural dismissal Italian criminal law ricettazione

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 600 c.p.p.
Art. 601 c.p.p.
art. 712 cod. pen
Rilevato che i primi due motivi di ricorso, che contestano un'errata applicazione di legge, in relazione alla ritenuta responsabilità dell'imputato per il delitto di ricettazione, e invocano al più la derubricazione nella fattispecie di acquisto di cose di sospetta provenienza (art. 712 cod.
art. 648 cod. pen
pen.), risultano meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (si veda, in particolare, pagina 2 della sentenza impugnata, in cui il secondo giudice ha evidenziato l'integrazione del delitto ex art. 648 cod.
art. 337 cod. pen
gli estremi della violenza integrante il delitto ex art. 337 cod. pen., escludendo altresì che si sia trattato di mera resistenza passiva penalmente irrilevante);
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LEBSIRI AZZEDDIN nato il 04/08/1984 avverso la sentenza del 22/04/2022 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO SARACO;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

La Corte di appello di Milano, con sentenza in data 22 aprile 2022, confermava la sentenza pronunciata dal Tribunale di Milano, in data 22 settembre 2021, nei confronti di Lebsiri Azzedin, in relazione ai reati di cui agli artt. 648 e 337 cod. pen. Rilevato che i primi due motivi di ricorso, che contestano un'errata applicazione di legge, in relazione alla ritenuta responsabilità dell'imputato per il delitto di ricettazione, e invocano al più la derubricazione nella fattispecie di acquisto di cose di sospetta provenienza (art. 712 cod. pen.), risultano meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (si veda, in particolare, pagina 2 della sentenza impugnata, in cui il secondo giudice ha evidenziato l'integrazione del delitto ex art. 648 cod. pen., essendo stato il prevenuto trovato nella disponibilità del veicolo provento di furto, senza fornire alcuna plausibile spiegazione sulla provenienza del bene);

Considerato che anche l'ultimo motivo di ricorso, che lamenta un'erronea applicazione di legge con riferimento al delitto di cui al capo B, si limita a riproporre questioni già adeguatamente affrontate dalla corte di appello e rigettate con valutazioni giuridiche prive di vizi, avverso le quali il ricorrente non si confronta minimamente (sul punto, si veda pagina 3 della sentenza impugnata, in cui il secondo giudice ha correttamente individuato nella condotta posta in essere dall'imputato per sottrarsi agli operanti di P.S. gli estremi della violenza integrante il delitto ex art. 337 cod. pen., escludendo altresì che si sia trattato di mera resistenza passiva penalmente irrilevante);

Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di eurc tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 25 ottobre 2022 Il Consigliere estensore Il Presid