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Ordinanza — n. 8193/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to lack of specific factual elements in the grounds of appeal.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 8193/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because it failed to meet the statutory requirement of specificity under Article 581 of the Code of Criminal Procedure. The appellant's generic criticism of the lower court's reasoning on liability and sentencing did not identify the specific factual elements underlying the grievances. Consequently, the court could not exercise its supervisory role, leading to the dismissal of the appeal and an order for the appellant to pay court costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 581, comma 1, lett. d) c.p.p.; The grounds of a cassation appeal must specifically identify the factual elements supporting the criticisms; generic objections that do not allow the court to pinpoint the disputed points result in inadmissibility.

Parole chiave

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cassation appeal inadmissibility specificity requirement factual elements generic grounds Code of Criminal Procedure court costs difetto di motivazione

Disposizioni normative citate

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Art. 581, comma 1, lett. d) c.p.p.
art. 648 cod. pen
La Corte di appello di Torino, con sentenza in data 4 marzo 2022, confermava la sentenza pronunciata dal Tribunale di Torino, in data 13 gennaio 2020, nei confronti di Deglaudi Roberto, in relazione ad una serie di episodi di ricettazione (art. 648 cod. pen.).
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DEGLAUDI ROBERTO nato a CARMAGNOLA il 02/10/1985 avverso la sentenza del 04/03/2022 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO SARACO;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

La Corte di appello di Torino, con sentenza in data 4 marzo 2022, confermava la sentenza pronunciata dal Tribunale di Torino, in data 13 gennaio 2020, nei confronti di Deglaudi Roberto, in relazione ad una serie di episodi di ricettazione (art. 648 cod. pen.). Rilevato che l'unico motivo di ricorso, che censura la sentenza impugnata per violazione di legge e vizio di motivazione in punto di responsabilità e trattamento sanzionatorio, risulta del tutto generico; Ritenuto che tra i requisiti del ricorso per cassazione vi è anche quello, sancito a pena di inammissibilità, della specificità dei motivi: il ricorrente ha non soltani:o l'onere di dedurre le censure su uno o più punti determinati della decisione impugnata, ma anche quello di indicare gli elementi che sono alla base delle sue lagnanze; Considerato che nel caso di specie il ricorso è inammissibile perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett.

d) cod. proc. pen., in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata ampia e logicamente corretta, non indica gli elementi che sono alla base delle censure formulate, non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato, limitandosi a prospettare la rilettura di singoli elementi in maniera avulsa dalla struttura argomentativa della sentenza impugnata; Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e delle somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 25 ottobre 2022 Il Consigliere estensore Il Presid