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Ordinanza — n. 8192/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 8192/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 8192/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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La Corte di appello di Torino, con sentenza in data 01/03/2022 ha riformato la sentenza in data 04/02/2021 escludendo la recidiva nei confronti di Trentinella Maycol e riconoscendo a Piombino Marianna le circostanze attenuanti generiche e la circostanza attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod.pen., ritenute prevalenti sull'aggravante bilanciabile, ridel:erminando per entrambi la pena loro inflitta per i reati di rapina aggravata loro rispettivamente ascritti (capo A, per entrambi; capo B) solo Trentinella). La sentenza è stata impugnata da entrambi gli imputati, i quali deducono:

Regesto Legislator

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art. 1528 cod.pen, art. 192 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 8192/2023 — snpen · Corte di Cassazione: PIOMBINO Marianna. 2.1. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 110, 112, n. , cod.pen., 628 comma 2) e 3) n. 1 e 530 cod.proc.pen.; 2.2. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'art. 1528 cod.pen..

Parole chiave

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recidiva nell'infrazione revisione della sentenza penale impugnabilità della decisione di rinvio motivazione inadeguata delle censure costituzionali motivi di cassazione censura dell'apprezzamento delle prove

Disposizioni normative citate

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art. 1528 cod.pen
Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'art. 1528 cod.pen..
art. 192 cod. proc. pen
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Testo completo

seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: TRENTINELLA MAYCOL nato a VENARIA REALE il 30/05/1994 PIOMBINO MARIANNA nato a TORINO il 03/07/1978 avverso la sentenza del 01/03/2022 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO SARACO;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. La Corte di appello di Torino, con sentenza in data 01/03/2022 ha riformato la sentenza in data 04/02/2021 escludendo la recidiva nei confronti di Trentinella Maycol e riconoscendo a Piombino Marianna le circostanze attenuanti generiche e la circostanza attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod.pen., ritenute prevalenti sull'aggravante bilanciabile, ridel:erminando per entrambi la pena loro inflitta per i reati di rapina aggravata loro rispettivamente ascritti (capo A, per entrambi; capo B) solo Trentinella). La sentenza è stata impugnata da entrambi gli imputati, i quali deducono:

2. PIOMBINO Marianna. 2.1. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 110, 112, n. , cod.pen., 628 comma 2) e 3) n. 1 e 530 cod.proc.pen.; 2.2. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'art. 1528 cod.pen..

3. TRENTINELLA Maycol. 3.1. Violazione di legge e vizio di motivazione per la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche e della circostanza attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod.pen.

4. Ciò premesso, a fronte di una motivazione adeguata, logica e non contraddittoria che contraddistingue la sentenza impugnata, tutti i motivi così come articolati in entrambi i ricorsi non sono volti a evidenziare violazioni di legge o mancanze argomentative e manifeste illogicità della sentenza impugnata, ma mirano a sollecitare un improponibile sindacato sulle scelte valutative della Corte di appello e reiterano in gran parte le censure già sollevate dinanzi a quel Giudice, che le ha ritenute infondate sulla base di una lineare e adeguata motivazione, strettamente ancorata a una completa e approfondita disamina delle risultanze processuali, nel rispetto delle regole di cui all'art. 192 cod. proc. pen. e dei principi di diritto vigenti in materia.

Vale ricordare, allora, che i vizi di motivazione possono essere esaminati in sede legittimità allorquando, non propongano censure che riguardino la ricostruzione dei fatti ovvero si risolvano in una diversa valutazione delle circostanze esaminate dal giudice di merito le cui determinazioni, al riguardo, sono insindacabili in cassazione ove siano sorrette -come nel caso in esame- da motivazione congrua, esauriente ed idonea a dar conto dell'iter logico-giuridico seguito dal giudicante.

5. Quanto esposto comporta la declaratoria di inammissibilità del ricorso ai sensi dell'art.616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 25 ottobre 2022 Il Consigliere estensore D E POSII.\ T A I N CANCEI i Il Presidente