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Ordinanza — n. 8190/2023 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal for generic sentencing criticism violating Article 581 of Criminal Procedure Code.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 8190/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible because the sole ground of criticism regarding the sentence was too generic to allow the reviewing judge to exercise its supervisory power. The appellant argued for a specific review of the penalty determination, but the court found the reasoning lacked the necessary elements to identify specific grievances. Consequently, the court ruled that detailed motivation is only required when the sentence is exceptionally high, otherwise standard expressions suffice.

Regesto Legislator

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Art. 581, co. 1 lett. d cod. proc. pen.; Art. 133 cod. pen.: An appeal based on a generic criticism of sentencing motivation is inadmissible unless the sentence is exceptionally high, requiring specific grounds for the supervisory review.

Parole chiave

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inadmissible appeal generic criticism sentencing motivation Criminal Procedure Code supervisory power adeguamento della pena proporzionalità della pena motivi di cassazione

Disposizioni normative citate

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Art. 581, co. 1 lett. d cod. proc. pen.
Art. 133 cod. pen.
Considerato, in ogni caso, che una specifica e dettagliata motivazione in ordine alla quantità di pena irrogata è necessaria soltanto se essa sia di gran lunga superiore alla misura media di quella edittale, potendo altrimenti essere sufficienti a dare conto dell'impiego dei criteri di cui all'art. 133 cod.
art. 648 cod. pen
La Corte di appello di Palermo, con sentenza in data 19 ottobre 2021, confermava la sentenza pronunciata dal Tribunale di Palermo, in data 5 aprile 2019, nei confronti di Fortunato Francesco, in relazione al reato di cui all'art. 648 cod. pen.
art. 133 cod. pen
Considerato, in ogni caso, che una specifica e dettagliata motivazione in ordine alla quantità di pena irrogata è necessaria soltanto se essa sia di gran lunga superiore alla misura media di quella edittale, potendo altrimenti essere sufficienti a dare conto dell'impiego dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. 2, n. 36245 del 26/06/2009, Denaro, Rv. 245596
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FORTUNATO FRANCESCO nato a PALERMO il 03/04/1996 avverso la sentenza del 19/10/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO SARACO;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

La Corte di appello di Palermo, con sentenza in data 19 ottobre 2021, confermava la sentenza pronunciata dal Tribunale di Palermo, in data 5 aprile 2019, nei confronti di Fortunato Francesco, in relazione al reato di cui all'art. 648 cod. pen. Rilevato che l'unico motivo di ricorso, che contesta un vizio di motivazione in ordine alla determinazione della pena inflitta all'imputato, risulta del tutto generico, in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata logicamente corretta, non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato, ponendosi così in violazione della prescrizione sancita, a pena di inammissibilità, dall'art. 581, co. 1 lett. d cod. proc. pen.;

Considerato, in ogni caso, che una specifica e dettagliata motivazione in ordine alla quantità di pena irrogata è necessaria soltanto se essa sia di gran lunga superiore alla misura media di quella edittale, potendo altrimenti essere sufficienti a dare conto dell'impiego dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen. le espressioni del tipo: 'pena congrua', 'pena equa' o 'congruo aumento', come pure il richiamo alla gravità del reato o alla capacità a delinquere (Sez. 2, n. 36245 del 26/06/2009, Denaro, Rv. 245596); Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 25 ottobre 2022 Il Consigliere estensore Il Presiden