Ordinanza — n. 8189/2023 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DI MATTEO ZAIRA nato a NOLA il 23/05/1993 avverso la sentenza del 02/03/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO SARACO; La Corte di appello di Napoli, con sentenza in data 2 marzo 2022, confermava la sentenza pronunciata dal Tribunale di Napoli Nord, in data 11 giugno 2019, nei confronti di Di Matteo Zaira, in relazione al reato di cui all'art. 648-bis cod. pen. Rilevato che il primo motivo di ricorso, che contesta una violazione di legge, nonché un vizio di motivazione, in ordine all'affermazione di penale responsabilità dell'imputata per il delitto di riciclaggio, e ne invoca la derubricazione in quello di ricettazione, risulta meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (si vedano, in particolare, le pagine 3, 4 e 5 della sentenza impugnata, in cui il secondo giudice ha ampiamente evidenziato come la condotta di sostituzione della targa, certamente posta in essere dalla prevenuta, essendo stata questa trovata dagli operanti nella disponibilità del veicolo provento di furto, integrasse il delitto di riciclaggio, trattandosi di attività evidentemente idonea ad ostacolare la provenienza delittuosa della res);
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 648-bis cod. pen; Ordinanza — n. 8189/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Parole chiave
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DI MATTEO ZAIRA nato a NOLA il 23/05/1993 avverso la sentenza del 02/03/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO SARACO;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
La Corte di appello di Napoli, con sentenza in data 2 marzo 2022, confermava la sentenza pronunciata dal Tribunale di Napoli Nord, in data 11 giugno 2019, nei confronti di Di Matteo Zaira, in relazione al reato di cui all'art. 648-bis cod. pen. Rilevato che il primo motivo di ricorso, che contesta una violazione di legge, nonché un vizio di motivazione, in ordine all'affermazione di penale responsabilità dell'imputata per il delitto di riciclaggio, e ne invoca la derubricazione in quello di ricettazione, risulta meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (si vedano, in particolare, le pagine 3, 4 e 5 della sentenza impugnata, in cui il secondo giudice ha ampiamente evidenziato come la condotta di sostituzione della targa, certamente posta in essere dalla prevenuta, essendo stata questa trovata dagli operanti nella disponibilità del veicolo provento di furto, integrasse il delitto di riciclaggio, trattandosi di attività evidentemente idonea ad ostacolare la provenienza delittuosa della res);
Considerato che anche la seconda doglianza, che censura la mancata concessione delle attenuanti ex art. 62 n. 4 cod. pen. e 648-bis, comma quarto cod. pen., si limita a riproporre questioni già adeguatamente affrontate dalla corte di appello e rigettate con corrette valutazioni giuridiche (sul punto, si veda pagina 6 della sentenza impugnata, in cui l'attenuante speciale del riciclaggio è stata negata in quanto il delitto presupposto non rientrava nei limiti edittali previsti per la sua concessione, e quella comune, invece, sulla base della non speciale tenuità del danno correlato ad un'autovettura in buono stato);
Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 25 ottobre 2022 Il Consigliere estensore Il Pre