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Ordinanza — n. 8188/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to adequate reasoning on continued increase and prior convictions.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 8188/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the cassation appeal filed by Mokaadi Sami inadmissible. The appellant argued that the continued increase in penalty was excessive due to the lack of a minor offense provision, but the lower court had adequately considered specific factual circumstances and prior convictions. The court upheld the decision because the reasoning sufficiently addressed the legal issues regarding the penalty increase.

Regesto Legislator

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Art. 4 legge 110/75; Art. 616 cod. proc. pen.: The cassation appeal is inadmissible if the lower court's reasoning adequately addresses the factual circumstances and prior convictions relevant to the continued increase in penalty.

Parole chiave

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cassation appeal inadmissibility continued increase penalty prior convictions relevance minor offense provision procedural dismissal criminal adeguamento della pena commisurazione della pena per rapina revisione della sentenza penale

Disposizioni normative citate

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Art. 4 legge 110/75
Art. 616 cod. proc. pen.
Alle suesposte considerazioni consegue la dichiarazione di inammissibilità del ricorso e, per il disposto dell'art. 616 cod proc pen, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento in favore della Cassa delle Ammende di una somma che si determina equitativamente in C 3000,00.
articolo 4 legge 110/75

Giurisprudenza citata

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Sez. Un., n. 32 del 22/11/2000, De Luca, Rv. 217266
L'inammissibilità del ricorso preclude il rilievo della eventuale prescrizione maturata successivamente alla sentenza impugnata (Sez. Un., n. 32 del 22/11/2000, De Luca, Rv. 217266).
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MOKAADI SAMI (CUI) 01Q6Z3N nato il 02/12/1977 avverso la sentenza del 14/02/2022 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere VINCENZO TUTINELLI; Considerato in fatto e in diritto 1. Con il provvedimento impugnato, la Corte di appello di Firenze ha confermato la dichiarazione di penale responsabilità dell'odierno ricorrente in ordine a fattispecie di rapina tentata e porto di taglierino già pronunciata dal GIP del Tribunale di Firenze con sentenza 14 marzo 2019.

2. Propone ricorso per cassazione avverso tale provvedimento l'imputato, MOKAADI Sami.

3. Il ricorso è inammissibile. 3.1. L'unico motivo, con cui si lamenta l'eccessività dell'aumento in continuazione per il porto del taglierino della mancata concessione della fattispecie di lieve entità prevista dal medesimo articolo 4 legge 110/75, risulta inammissibile in quanto sussiste sul punto adeguata motivazione che valorizza, ai fini della rilevanza del porto del taglierino, le peculiari e incontestate circostanze di fatto e, ai fini della entità dell'aumento in continuazione, la presenza di precedenti anche specifici.

4. Alle suesposte considerazioni consegue la dichiarazione di inammissibilità del ricorso e, per il disposto dell'art. 616 cod proc pen, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento in favore della Cassa delle Ammende di una somma che si determina equitativamente in C 3000,00. 4.1. L'inammissibilità del ricorso preclude il rilievo della eventuale prescrizione maturata successivamente alla sentenza impugnata (Sez. Un., n. 32 del 22/11/2000, De Luca, Rv. 217266).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila alla Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 25 ottobre 2022 Il Consibliere estensore Il Pre