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Ordinanza — n. 8187/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeals for inadmissibility due to lack of legal grounds and irrelevant evidence re-evaluation requests.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 8187/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeals filed by Ferrigno and Unniemi inadmissible. The appellants argued for a re-reading of evidence and alleged violations of law regarding joint criminal responsibility and alibi testimony. The court rejected these claims because they sought a re-evaluation of facts, which is prohibited at this stage, and did not present valid legal grounds for review.

Regesto Legislator

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Art. 363-bis c.p.p.; Art. 363-ter c.p.p.: Appeals must be based on violations of law or procedural vices; requests for re-evaluation of evidence or alternative factual readings are inadmissible as they fall outside the scope of the cassation review.

Parole chiave

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cassation appeal inadmissibility re-evaluation of evidence prohibited joint criminal responsibility alibi testimony review violation of law grounds allegazione motivata allegazioni fattuali non credibili motivi di revisione

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 363-bis c.p.p.
Art. 363-ter c.p.p.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: FERRIGNO GIACOMO nato a PALERMO il 04/12/1962 UNNIEMI CESARE nato a PALERMO il 08/05/1971 avverso la sentenza del 24/05/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO SARACO;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

La Corte di appello di Palermo, con sentenza in data 24 maggio 2021, confermava la sentenza pronunciata dal G.U.P. del Tribunale di Palermo, in data 26 febbraio 2020, nei confronti di Ferrigno Giacomo e Unniemi Cesare, in relazione al reato di cui all'art. 56, 628 cod. pen. Rilevato che l'unico motivo di ricorso proposto nell'interesse del Ferrigno -che contesta una violazione di legge, nonché un vizio di motivazione, in ordine all'affermazione di penale responsabilità dello stesso a titolo di concorso- contiene doglianze finalizzate a prefigurare un'alternativa rilettura delle fonti probatorie, estranea al sindacato di legittimità, in relazione a profili sui quali il giudice di secondo grado ha esplicitato le ragioni del suo convincimento con motivazione esente da vizi logici e giuridici;

Considerato che anche il motivo proposto nell'interesse dell'Unniemi -che lamenta un vizio di motivazione per travisamento della prova d'alibi fornita dall'imputato, è volto ad ottenere una rivalutazione delle prove, che, oltre a non essere consentita in questa sede- risulta riproduttiva di una questione adeguatamente vagliata dal secondo giudice a pagina 14 della sentenza impugnata e peraltro non incidente sul solido quadro probatorio a carico del ricorrente, ampiamente approfondito nella pagina precedente; Ritenuto, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 25 ottobre 2022 Il Consigliere estensore Il Preside