Cassation court dismisses appeal as inadmissible for manifestly unfounded lack of evidence and improper motivation arguments.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal by Poletti Giorgio inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. The appellant challenged a second-instance judgment regarding the crime of receiving stolen goods, arguing for a decisive witness testimony and criticizing the court's reasoning on intent. The court rejected these claims as mere complaints lacking legal merit, noting the lower court properly identified the superfluous nature of the requested evidence and provided sound logical and legal justification.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 600 c.p.p.; Art. 601 c.p.p.: The appeal is inadmissible when the grounds contesting the lack of decisive evidence are manifestly unfounded due to the proper identification of superfluousness, and when the criticism of motivation aims at an alternative reading of evidence sources outside the scope of the admissibility review.
Parole chiave
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: POLETTI GIORGIO nato a COMO il 02/12/1943 avverso la sentenza del 04/10/2021 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO SARACO;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
La Corte di appello di Milano, con sentenza in data 4 ottobre 2021, parzialmente riformando, esclusivamente sotto il profilo sanzionatorio, la sentenza pronunciata dal Tribunale di Como, in data 6 febbraio 2020, confermava la condanna nei confronti di Poletti Giorgio in relazione al reato di cui all'art. 648 cod. pen. Rilevato che il primo motivo di ricorso, che contesta la mancata assunzione di prova decisiva, rappresentata dall'audizione del teste Broccoletti, richiesta nell'atto di appello, risulta manifestamente infondato, in quanto il secondo giudice ha compiutamente individuato le ragioni della superfluità della rinnovazione istruttoria, e dunque la non decisività della prova, offrendo una motivazione priva dei vizi lamentati dal ricorrente, che peraltro deduce mere doglianze in punto di fatto, non consentite dalla legge in sede di legittimità;
Considerato che il secondo motivo di ricorso, che censura la sentenza impugnata per vizio di motivazione, con particolare riguardo alla sussistenza del dolo di ricettazione, è finalizzato a prefigurare un'alternativa rilettura delle fonti probatorie, estranea al sindacato di legittimità, in relazione a profili sui quali il giudice di merito ha esplicitato le ragioni del suo convincimento con motivazione esente da vizi logici e giuridici; Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di eurc tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 25 ottobre 2022 Il Consigliere estensore Il Presiden