Sentenza — n. 8182/2023 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IALa Corte di appello di Milano, con sentenza in data 4 ottobre 2021, ha confermato la sentenza del Tribunale di Sondrio, in data 2 ottobre 2019, che ha condannato Tomasello Pietro per il reato di cui all'art. 640 cod. pen.. La sentenza è stata impugnata da Tomasello Pietro, che deduce: 1.1. Violazione dell'art. 159 cod.pen. in relazione all'art. 420-quater cod.proc.pen.. Il ricorrente censura la sentenza impugnata per aver errato nel calcolare la durata di sospensione del corso della prescrizione in relazione all'assenza dell'imputato; 1.2. Violazione di legge e vizio di mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione, in ordine all'affermazione di responsabilità. 1.3. Violazione di legge e vizio di motivazione per violazione del principio di ragionevole dubbio.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 640 cod. pen, art. 159 cod.pen, art. 420-quater cod.proc.pen; Sentenza — n. 8182/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 640 cod. pen.. La sentenza è stata impugnata da Tomasello Pietro, che deduce: 1.1. Violazione dell'art. 159 cod.pen. in relazione all'art. 420-quater cod.proc.pen.. Il ricorrente censura la sentenza impugnata per aver errato nel calcolare la durata di sospensione del corso della prescrizione in relazione all'assenza dell'imputato; 1.2. Violazione di legge e vizio di mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione, in ordine all'affermazione di responsabilità. 1.3. Violazione di legge e vizio di motivazione per violazione del principio di ragionevole dubbio.
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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: TOMASELLO PIETRO nato a PALERMO il 23/09/1972 avverso la sentenza del 04/10/2021 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO SARACO;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. La Corte di appello di Milano, con sentenza in data 4 ottobre 2021, ha confermato la sentenza del Tribunale di Sondrio, in data 2 ottobre 2019, che ha condannato Tomasello Pietro per il reato di cui all'art. 640 cod. pen.. La sentenza è stata impugnata da Tomasello Pietro, che deduce: 1.1. Violazione dell'art. 159 cod.pen. in relazione all'art. 420-quater cod.proc.pen.. Il ricorrente censura la sentenza impugnata per aver errato nel calcolare la durata di sospensione del corso della prescrizione in relazione all'assenza dell'imputato; 1.2. Violazione di legge e vizio di mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione, in ordine all'affermazione di responsabilità. 1.3. Violazione di legge e vizio di motivazione per violazione del principio di ragionevole dubbio.
2. Ciò premesso, si osserva che il primo motivo di ricorso è idoneo a costituire validamente il rapporto processuale, non risultando manifestamente infondata l'argomentazione secondo cui la sospensione termina nel momento in cui viene meno la causa che vi ha dato luogo, con la conseguenza che -secondo quanto dedotto dal ricorrente - non poteva farsi rientrare nella sospensione il tempo successivo alla data in cui Tonnasello non era più irreperibile, ossia dal tempo successivo al giorno 08/04/2021, quando gli veniva notificata l'ordinanza in data 19/02/2021 della Corte di appello, a opera dei Carabinieri. Così verificata la valida instaurazione del rapporto processuale, non rimane che rilevare che -pur in presenza della cause di sospensione- il reato si è ormai prescritto. La sentenza va, dunque, annullata senza rinvio, perché il reato è estinto per prescrizione.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perchè il reato è estinto per prescrizione. Così deciso il 25 ottobre 2022 Il Consigliere estensore Il Presid