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Ordinanza — n. 8058/2023 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal for illegal gun possession due to additional ammunition found at home.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 8058/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared Danny Vico's appeal against a first-instance sentence inadmissible de plano. Although the appellant argued for a flawed legal qualification of his possession of a Tanfoglio pistol, the court noted the lower judge had thoroughly examined preliminary investigation results. The conviction was upheld because the defendant illegally possessed 76 additional cartridges beyond the limit for the firearm, creating a distinct offense under Article 697 of the Penal Code.

Regesto Legislator

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Art. 448 c.p.p.; Art. 610 c.p.p.: The appeal based on erroneous legal qualification is inadmissible de plano when the trial judge has conducted a complete examination of preliminary investigation results establishing a separate offense not absorbed by the charged crime.

Parole chiave

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inadmissible appeal de plano dismissal illegal gun possession additional ammunition Article 697 Penal Code legal qualification error Cassa delle ammende violazioni della legge sulle armi

Disposizioni normative citate

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Art. 444 cod. proc. pen.
Con sentenza in data 14/06/2022, il GIP del Tribunale di Macerata ha applicato, su concorde richiesta delle parti ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., la pena di un anno e dieci mesi di reclusione ed euro 750 di multa per i reati di detenzione e porto della pistola Tanfoglio cal.
comma 2-bis dell'art. 448 cod. proc. pen.
Invero, sebbene, in base a quanto previsto dal comma 2-bis dell'art. 448 cod. proc. pen., introdotto dall'art.
art. 1, comma 50, legge del 23 giugno 2017, n. 103
pen., introdotto dall'art. 1, comma 50, legge del 23 giugno 2017, n.
art. 697 cod. pen.
art. 7 L. 895/67
pen., non assorbita nel reato di cui all'art. 7 L. 895/67, in quanto l'odierno ricorrente deteneva illegalmente presso la propria dimora ulteriori munizioni (76 cartucce) rispetto a quelle rientranti nell'arma che deteneva illegalmente.
art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.
Ne consegue l'inammissibilità, de plano, del ricorso a norma dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., introdotto dalla citata legge n.
art. 444 cod. proc. pen
Con sentenza in data 14/06/2022, il GIP del Tribunale di Macerata ha applicato, su concorde richiesta delle parti ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., la pena di un anno e dieci mesi di reclusione ed euro 750 di multa per i reati di detenzione e porto della pistola Tanfoglio cal.
artt. 697 cod. pen
Avverso detta sentenza proponeva ricorso Vico Danny, a mezzo del proprio difensore, deducendo violazione di legge con riferimento agli artt. 697 cod. pen.
art. 448 cod. proc. pen
Invero, sebbene, in base a quanto previsto dal comma 2-bis dell'art. 448 cod. proc. pen., introdotto dall'art.
art. 697 cod. pen
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: VICO DANNY nato a CIVITANOVA MARCHE il 05/09/1993 avverso la sentenza del 14/06/2022 del GIP TRIBUNALE di MACERATAdato avviso allc parti; udita la relazione svolta dal Consigliere TERESA LIUNI; /147-

RITENUTO IN FATTO

e

CONSIDERATO IN DIRITTO

Con sentenza in data 14/06/2022, il GIP del Tribunale di Macerata ha applicato, su concorde richiesta delle parti ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., la pena di un anno e dieci mesi di reclusione ed euro 750 di multa per i reati di detenzione e porto della pistola Tanfoglio cal. 9 x 21, di provenienza furtiva, nonché per i reati ex artt. 697 e 699 cod. pen. Avverso detta sentenza proponeva ricorso Vico Danny, a mezzo del proprio difensore, deducendo violazione di legge con riferimento agli artt. 697 cod. pen. e 7 Legge n. 895 del 1967 poiché frutto di una fallace qualificazione giuridica dei fatti oggetto di imputazione.

L'impugnazione proposta è inammissibile. Invero, sebbene, in base a quanto previsto dal comma 2-bis dell'art. 448 cod. proc. pen., introdotto dall'art. 1, comma 50, legge del 23 giugno 2017, n. 103, in vigore dal 3 agosto 2017 e applicabile ratione temporis al caso di specie, la censura afferente alla erronea qualificazione giuridica del fatto sia in astratto ammissibile, ritiene il Collegio che, con riguardo al caso de quo non lo sia, in quanto il giudicante ha svolto una compiuta disamina circa gli esiti degli indagini preliminari, sulla cui scorta ha ritenuto che sussistesse anche la fattispecie di cui all'art. 697 cod. pen., non assorbita nel reato di cui all'art. 7 L. 895/67, in quanto l'odierno ricorrente deteneva illegalmente presso la propria dimora ulteriori munizioni (76 cartucce) rispetto a quelle rientranti nell'arma che deteneva illegalmente.

Ne consegue l'inammissibilità, de plano, del ricorso a norma dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., introdotto dalla citata legge n. 103 del 2017, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in assenza di ipotesi di esonero, della somma di euro tremila, stimata equa, in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla Cassa delle ammende. Così deciso, il giorno 15 dicembre 2022 Il Consigliere estensore Il Presi