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Ordinanza — n. 8056/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeals against plea bargain sentences dismissed as inadmissible due to lack of statutory grounds under Art. 448.2bis CPP.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 8056/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the cassation appeals against the plea bargain sentences inadmissible. The defendants argued that the lower court failed to evaluate evidence supporting acquittal under Article 129 of the Code of Criminal Procedure, offering only a stylistic formula. The Court ruled that Article 448, paragraph 2-bis of the Code of Criminal Procedure explicitly prohibits such appeals regarding plea bargains, limiting admissible grounds to specific statutory violations.

Regesto Legislator

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Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.; In appeals against plea bargain sentencing, cassation is inadmissible if the ground is the failure to verify acquittal causes under Art. 129 CPP, as the law restricts appeal grounds to those expressly listed.

Parole chiave

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plea bargain appeals inadmissible cassation Article 129 CPP Article 448 CPP procedural exclusion motivi di cassazione motivi di rigore motivi medici

Disposizioni normative citate

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Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.
129 cod., atteso che l'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., introdotto dalla legge 23 giugno 2017 n.
Art. 129 cod. proc. pen.
Alessandro Famularo, indicando entrambi a motivo della rispettiva impugnazione il vizio di motivazione (e violazione di legge per il secondo, sempre in relazione all'onere motivazionale), per avere il GIP omesso di valutare la sussistenza di elementi a supporto del proscioglimento ex art. 129 cod.
L. 23 giugno 2017, n. 103
art. 444 cod. proc. pen
Con sentenza in data 23/05/2022 il GIP del Tribunale di Genova, sulla base dell'accordo ex art. 444 cod. proc. pen.
art. 62 bis cod. pen
895/1967, ha applicato al primo (esclusa la recidiva e riconosciute le attenuanti generiche) la pena di anni 1 e mesi 4 di reclusione ed euro 3.000 di multa, ed al secondo (riconosciute le circostanze ex art. 62 bis cod. pen.
art. 129 cod. proc. pen
Alessandro Famularo, indicando entrambi a motivo della rispettiva impugnazione il vizio di motivazione (e violazione di legge per il secondo, sempre in relazione all'onere motivazionale), per avere il GIP omesso di valutare la sussistenza di elementi a supporto del proscioglimento ex art. 129 cod.

Giurisprudenza citata

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Sez. F, n. 28742 del 25/08/2020, Messnaoui
103, limita l'impugnabilità della pronuncia alle sole ipotesi di violazione di legge in esso tassativamente indicate» (Sez. F, n. 28742 del 25/08/2020, Messnaoui„ Rv.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: RODRIGUEZ PEREZ JAIRON nato il 30/01/1988 MACIAS QUIDIJE ANGEL ANTHONY nato il 04/07/1997 avverso la sentenza del 23/05/2022 del GIP TRIBUNALE di GENOVAela-te-awiso-al le parti; udita la relazione svolta dal Consigliere TERESA LIUNI;

RITENUTO IN FATTO

e

CONSIDERATO IN DIRITTO

Con sentenza in data 23/05/2022 il GIP del Tribunale di Genova, sulla base dell'accordo ex art. 444 cod. proc. pen. intervenuto tra il Pubblico ministero presso il medesimo Tribunale e gli imputati Rodriguez Perez Jairon e Macias Quijije Angel Anthony, accusati dei reati, avvinti dal vincolo della continuazione, di cui agli artt. 110, 582 e 585 cod. pen. e, sempre in concorso tra di loro e con altri, del reato di cui agli artt. 4 e 7 della L. 895/1967, ha applicato al primo (esclusa la recidiva e riconosciute le attenuanti generiche) la pena di anni 1 e mesi 4 di reclusione ed euro 3.000 di multa, ed al secondo (riconosciute le circostanze ex art. 62 bis cod. pen. equivalenti all'aggravante ed alla recidiva) la pena di anni 1 e mesi 3 di reclusione ed euro 3.000 di multa.

Avverso detta sentenza hanno proposto ricorso per cassazione il difensore del Rodriguez Perez, avv. Andrea Martini, ed il difensore del Macilas Quijije, avv. Alessandro Famularo, indicando entrambi a motivo della rispettiva impugnazione il vizio di motivazione (e violazione di legge per il secondo, sempre in relazione all'onere motivazionale), per avere il GIP omesso di valutare la sussistenza di elementi a supporto del proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen., esponendo sul punto una mera formula di stile. Le impugnazioni proposte sono inammissibili, a norma dell'art. 448, comma 2 bis, cod. proc. pen., introdotto dalla Legge 23 giugno 2017, n. 103 e applicabile al caso in esame ratione temporis, per l'impugnazione della sentenza di patteggiamento, che non prevede il denunciato vizio tra i motivi di ricorso:

«In tema di patteggiamento, è inammissibile il ricorso per cassazione avverso la sentenza applicativa della pena con cui si deduca il vizio di violazione di legge per la mancata verifica dell'insussistenza di cause di proscioglimento ex art. 129 cod., atteso che l'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., introdotto dalla legge 23 giugno 2017 n. 103, limita l'impugnabilità della pronuncia alle sole ipotesi di violazione di legge in esso tassativamente indicate» (Sez. F, n. 28742 del 25/08/2020, Messnaoui„ Rv. 279761). Peraltro, il giudice del patteggiamento ha esaustivamente illustrato le ragioni di esclusione della possibilità di un immediato proscioglimento degli iimputati ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen., richiamando gli atti di indagine dai quali era desumibile la responsabilità di entrambi per i reati in contestazione (in particolare: la c.n.r. dei Carabinieri, le dichiarazioni rese dalla vittima e dalla di lui consorte presente al momento dei fatti, e la consulenza medico-legale).

Pertanto, i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila alla cassa delle ammende, ricorrendo all'evidenza profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, a tenore della sentenza della Corte Costituzionale n. 186 del 13/06/2000.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla Cassa delle ammende. Così deciso, il giorno 15 dicembre 2022 Il Consigliere estenso