Italian Court dismisses appeal on criminal association continuity due to lack of unitary criminal intent.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared Vincenzo Ascone's appeal inadmissible regarding the continuity of a criminal association. The execution judge rejected the request for continued proceedings because the alleged crimes occurred years apart with distinct operational methods, lacking a single criminal plan. The court held that the appellant's arguments failed to demonstrate the necessary temporal and spatial continuity required for the association's continuity.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 671 cod. proc. pen.; Art. 258 c.p.; The continuity of a criminal association requires a unitary criminal plan; isolated acts occurring years apart with different modalities do not constitute a continuous crime.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ASCONE VINCENZO nato a GIOIA TAURO il 10/08/1980 avverso l'ordinanza del 10/05/2022 del TRIBUNALE di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere TERESA LIUNI;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Vista l'ordinanza indicata in epigrafe, con la qualle è stata rigettata l'istanza di applicazione della continuazione ex art. 671 cod. proc. pen. proposta da Vincenzo Ascone per la ritenuta carenza di elementi indicativi dell'invocata identità del disegno criminoso tra i reati giudicati con le sentenze indicate nell'ordinanza suddetta. In particolare, il giudice dell'esecuzione ha stimato ostative alla sussistenza di una delibe- razione unitaria le circostanze per cui i fatti si sono verificati a distanza di anni gli uni dagli altri: infatti, le sentenze di cui ai nn. 1, 2 e 4, presentano un significativo iato temporale rispetto al dies a quo del reato associativo, rispetto al quale si richiedeva di accertare la sussistenza della identità del disegno criminoso, indicando, per di più, che si tratta di violazioni disomogenee ed attuate con diverse modalità operative.
Letto il ricorso, che deduce violazione di legge e vizio di motivazione, censurandosi il provvedimento impugnato, per non avere compiuto una corretta valutazione in ordine alla caratteristica della permanenza del reato associativo da cui discenderebbe la continuità spazio- temporale, e per non avere considerato che le "condotte di oltraggio" costituissero il mezzo attraverso cui l'associazione affermava il proprio potere. Ritenuta l'inammissibilità dell'impugnazione, perché basata su doglianze che non si confrontano, se non in parte, ma in modo essenzialmente assertivo-confutativo, con l'iter logico ed esaustivo seguito dal giudice dell'esecuzione, in quanto l'ordinanza - pur tenendo in debito conto le caratteristiche del reato associativo ed il rapporto con i pretesi reati fine - ha fatto buon governo degli insegnamenti di questa Corte, ritenendo che, nel caso di specie, non potesse configurarsi la continuazione, poiché i fatti di cui alle sentenze nn. 1, 2 e 4, erano del tutto estemporanei e dunque non programmabili ab origine, essendo legati a circostanze ed eventi contingenti ed occasionali (Sez. 5, n. 54509 del 08/10/2018, Luciano, Rv. 275334 - 02).
Considerato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il giorno 15 dicembre 2022 Il Consigliere estensore E p