Cassation appeal dismissed as inadmissible because the petitioner failed to be represented by a qualified defense lawyer.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible de plano because it was filed personally by the petitioner without a qualified defense lawyer. The petitioner argued for personal representation, but the law requires such appeals to be signed by a lawyer registered on the special roll of the Court. Consequently, the appeal was rejected immediately, and the petitioner was ordered to pay court costs and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 571, comma 1, cod. proc. pen.; Art. 613, comma 1, cod. proc. pen.; Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.: Appeals to the Court of Cassation filed personally by the accused or convicted person are inadmissible and must be signed by a defense lawyer registered on the special roll.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MAZZUCCHIELLO PASQUALE nato a NAPOLI il 29/06/1985 avverso l'ordinanza del 04/05/2022 del TRIBUNALE di NAPOLI4ate-awise-,341e-paft-i-; udita la relazione svolta dal Consigliere TERESA LIUNI;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso in esame è stato proposto personalmente da Pasquale Mazzucchiello. Osserva il Collegio che sia il provvedimento impugnato sia il ricorso sono successivi al 03/08/2017, data dell'entrata in vigore della legge 23 giugno 2017, n. 103, con cui si è esclusa la facoltà dell'imputato - e quindi anche del condannato - di proporre personalmente ricorso per cassazione, prevedendosi che tale atto deve essere in ogni caso sottoscritto, a pena d'inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione, ai sensi degli artt. 571, comma 1, e 613, comma 1, cod. proc. pen, (Sez.
U, n. 8914 del 21/12/2017 - dep. 2018, Aiello, Rv. 271333). Il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile, de plano, a norma dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., introdotto dalla medesima legge n. 103 del 2017. All'inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una congrua somma alla cassa delle ammende, come determinata in dispositivo, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così deciso il 15 dicembre 2022 D V.:77C--(-5-g-