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Ordinanza — n. 8050/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as inadmissible against a plea agreement sentencing decision due to statutory time limits and limited grounds.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 8050/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal by Edmond Kasa inadmissible without formalities. Kasa challenged a sentencing order issued after June 1, 2022, which applied a plea agreement and rejected a request for acquittal. The Court ruled that appeals against such post-August 2017 sentencing decisions are restricted to specific grounds like legal qualification errors or penalty illegality, which were not alleged here.

Regesto Legislator

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Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.; Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.: Appeals against sentencing decisions based on plea agreements filed after August 2017 are inadmissible unless they concern the defendant's will, lack of correlation between request and judgment, legal qualification errors, or penalty illegality.

Parole chiave

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plea agreement sentencing inadmissible appeal post-2017 time limits legal qualification error Cassation procedure punibilità esenzione dalla pena impunità

Disposizioni normative citate

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Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.
Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.
3.Ritenuto che, quindi, il ricorso è affetto da inammissibilità che può essere dichiarata senza formalità di procedura, a norma dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., cui segue la condanna al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma, in favore della Cassa delle ammende.
art. 444 cod. proc. pen
e IN DIRITTO 1.Rilevato che il ricorso attinge la sentenza di applicazione della pena richiesta dalle parti, ex art. 444 cod. proc. pen., emessa dal Tribunale di Brescia in data 1° giugno 2022, nei confronti di Edmond Kasa, con riferimento al mancato proscioglimento ex art.
art. 129 cod. proc. pen
pen., emessa dal Tribunale di Brescia in data 1° giugno 2022, nei confronti di Edmond Kasa, con riferimento al mancato proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen.
art. 131-bis cod. pen
o, quanto meno, alla mancata applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. U, n. 20 del 27 ottobre 1999, Fraccari
Sez. U, n. 10372 del 27 settembre 1995, Serafino
214637; Sez. U, n. 10372 del 27 settembre 1995, Serafino, Rv.
Sez. U, n. 5777 del 27 marzo 1992, Di Benedetto
202270; Sez. U, n. 5777 del 27 marzo 1992, Di Benedetto, Rv.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA (oÙ t.,(Ck-vn--4)) sul ricorso proposto da: KASA EDMOND nato il 27/05/1980 avverso la sentenza del 11/06/2022 del TRIBUNALE di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere BARBARA CALASELICE;

RITENUTO IN FATTO

e IN DIRITTO 1.Rilevato che il ricorso attinge la sentenza di applicazione della pena richiesta dalle parti, ex art. 444 cod. proc. pen., emessa dal Tribunale di Brescia in data 1° giugno 2022, nei confronti di Edmond Kasa, con riferimento al mancato proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. o, quanto meno, alla mancata applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen. 1.1.Considerato che trattasi di ricorso inammissibile in quanto proposto contro sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti articolata in data successiva al 2 agosto 2017, posto che, dopo la modifica introdotta dalla legge n. 103 del 2017, il pubblico ministero e l'imputato possono proporre ricorso per cassazione contro tale sentenza solo per motivi attinenti airespressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto ed all'illegalità della pena o della misura di sicurezza (art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.). 1.2.Rilevato, altresì che il giudice, nell'applicare la pena concordata, ha ratificato l'accordo intervenuto tra le parti e ha escluso motivatamente che ricorressero i presupposti di cui all'art. 129 cod. proc. pen. per il proscioglimento dell'odierno ricorrente (cfr. pag. 1 della sentenza). 1.3.Considerato che nel provvedimento impugnato è stato, inoltre, dato atto della correttezza della proposta qualificazione giuridica dei fatti contestati e della congruità del trattamento sanzionatorio dalle stesse parti proposto. 2.Ritenuto che tale motivazione, avuto riguardo alla rinunzia alla contestazione delle prove dei fatti costituenti oggetto dell'imputazione, implicita nella domanda di applicazione di pena concordata, nonché alla speciale natura dell'accertamento devoluto al giudice del merito in tale sede che ne consegue, appare pienamente adeguata ai parametri indicati per tale genere di decisioni dalla ormai consolidata giurisprudenza di questa Corte di legittimità (cfr., tra le altre, Sez.

U, n. 20 del 27 ottobre 1999, Fraccari, Rv. 214637; Sez. U, n. 10372 del 27 settembre 1995, Serafino, Rv. 202270; Sez. U, n. 5777 del 27 marzo 1992, Di Benedetto, Rv. 191135). 3.Ritenuto che, quindi, il ricorso è affetto da inammissibilità che può essere dichiarata senza formalità di procedura, a norma dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., cui segue la condanna al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma, in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 15 dicembre 2022 Il Consigliere estenso