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Ordinanza — n. 8049/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal on criminal continuity, ruling facts lacked spatial-temporal unity.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 8049/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The court declared the appeal inadmissible, rejecting the claim that criminal continuity existed between distinct mafia associations. The appellant argued the judge failed to recognize his role as an intermediary linking different criminal groups, while the lower court found the acts occurred in separate territories and timeframes without original planning. The court upheld the decision because the participation in the second organization was contingent and occasional rather than programmable from the start.

Regesto Legislator

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Art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen.; Art. 671, cod. proc. pen.: Criminal continuity requires spatial-temporal unity; participation in a second criminal organization is not programmable if it stems from contingent events rather than original planning.

Parole chiave

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criminal continuity spatial-temporal unity mafia association procedural inadmissibility contingent events original planning intermediary role traffico di cocaina

Disposizioni normative citate

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Art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen.
Letto il ricorso, in cui si denuncia, oltre la violazione dell'art. 606, comma 1 lett.
Art. 671, cod. proc. pen.
Vista l'ordinanza indicata in epigrafe, con la quale è stata rigettata l'istanza di applicazione della continuazione ex art. 671 cod.
art. 671 cod. proc. pen
Vista l'ordinanza indicata in epigrafe, con la quale è stata rigettata l'istanza di applicazione della continuazione ex art. 671 cod. proc. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. 5, n. 54509 del 08/10/2018
Sez. 1, n. 23818 del 22/06/2020
Sez. 1, n. 23818 del 22/06/2020 Rv.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LEOTTA COSMO nato a MONASTERACE il 12/09/1.960 avverso l'ordinanza del 11/05/2022 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere TERESA LIUNI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Vista l'ordinanza indicata in epigrafe, con la quale è stata rigettata l'istanza di applicazione della continuazione ex art. 671 cod. proc. pen. proposta da Cosmo Leotl:a per la ritenuta carenza di elementi indicativi dell'invocata identità del disegno criminoso tra i reati giudicati con le sentenze indicate nell'ordinanza suddetta. In particolare, il giudice dell'esecuzione, pur considerando che dalla partecipazione ad una struttura delinquenziale possa eventualmente derivare l'occasione di partecipare ai traffici illeciti di altra associazione criminale, ha stimato ostative alla sussistenza di una deliberazione unitaria le circostanze per cui i fatti si siano verificati all'interno di sodalizi completamente differenti, in ambiti territoriali non corrispondenti ed a considerevole distanza temporale rispetto alla costituzione della cosca di cui l'odierno ricorrente fa parte a partire dal 1990.

Letto il ricorso, in cui si denuncia, oltre la violazione dell'art. 606, comma 1 lett. b), cod. proc. pen., anche il vizio di motivazione, censurandosi il provvedimento impugnato per non avere compiuto una corretta valutazione della permanenza del reato associativo da cui discenderebbe la continuità spazio-temporale, e per non avere considerato che il Leotl:a aveva avuto il ruolo di "braccio intermedio" tra le consorterie, secondo le risultanze probatorie dei rispettivi processi. Con motivi nuovi, trasmessi digitalmente in data 29/11/2022, il ricorrente ha ribadito le argomentazioni illustrate nell'originario ricorso.

Ritenuta l'inammissibilità dell'impugnazione, perché basata su doglianze che non si confrontano, se non in parte, ma in modo essenzialmente assertivo-confutativo, con l'iter logico ed esaustivo seguito dal giudice dell'esecuzione, in quanto l'ordinanza - pur tenendo in debito conto le caratteristiche del reato associativo ed il rapporto tra le diverse associazioni criminali - ha fatto buon governo degli insegnamenti di questa Corte ritenendo che, nel caso di specie, non potesse configurarsi la continuazione, poiché la partecipazione alla seconda consorteria dedita al traffico di sostanze stupefacenti, pur astrattamente rientrando nell'ambito delle attività che possono derivare dall'adesione ad un sodalizio criminoso, non era programmabile ab origine e, in particolare, al momento in cui l'istante si è determinato a fare ingresso nel sodalizio, essendo legata a circostanze ed eventi contingenti ed occasionali (Sez. 5, n. 54509 del 08/10/2018, Rv. 275334;

Sez. 1, n. 23818 del 22/06/2020 Rv. 279430). Considerato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. o '1

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il giorno 15 dicembre 2022 Il Consigliere est