Cassation appeal dismissed de plano for lack of defense counsel signature under Italian Criminal Procedure Code.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible de plano because the petition was signed personally by the convicted person rather than by a qualified defense attorney. The Tribunal of Surveillance had previously rejected the claim regarding specific prison periods, prompting the individual to file the appeal without legal representation. The court ruled that this procedural defect rendered the appeal void under the Criminal Procedure Code, resulting in a dismissal and an order to pay court costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 571, comma 1, cod. proc. pen.; Art. 613, comma 1, cod. proc. pen.; Art. 610, comma 5-Ibis, cod. proc. pen.: An appeal in cassation must be signed by a defense attorney; failure to comply renders the appeal inadmissible de plano.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA dt-C_ ik/0/n".6). sul ricorso proposto da: DELIGIA MATTIA nato a CAGLIARI il 09/05/1982 avverso l'ordinanza del 16/06/2022 del TRIB. SORVEGLIANZA di SASSARIikyli ) dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere BARBARA CALASELICE;
RITENUTO IN FATTO
e
CONSIDERATO IN DIRITTO
Rilevato che con il provvedimento impugnato, il Tribunale di sorveglianza di Sassari ha dichiarato l'inammissibilità del reclamo avverso il provvedimento del 'magistrato di sorveglianza di Nuoro, del 22 febbraio 2022, che accoglieva l'istanza, proposta ai sensi dell'art. 35-ter ord. pen., nell'interesse di Mattia Deligia, esclusivamente in relazione al periodo di carcerazione sofferta dal 5 marzo 2021 al 30 marzo 2021, mentre dichiarava l'inammissibilità della stessa in relazione ai periodi antecedenti fino al 5 settembre 2019. Considerato che avverso il provvedimento impugnato ha proposto ricorso per cassazione personalmente il condannato, con atto sottoscritto in data 22 giugno 2022.
Rilevato che il ricorso è stato proposto personalmente dall'interessato, mentre avrebbe dovuto essere sottoscritto da difensore iscritto all'albo speciale della Corte di cassazione (artt. 571, comma 1, e 613, comma 1, cod. proc. Pen.; Sez. U, n. 8914 del 21/12/2017, dep. 2018, Aiello, Rv. 272010-01); Ritenuto che il ricorso è, dunque, inammissibile e che l'inammissibilità può essere dichiarata de plano, a norma dell'art. 610, comma 5-Ibis, cod. proc. pen., con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma dì tremila euro in favore della Cassa delle ammende
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 15 dicembre 2022 Il Consigliere estensore Il Presidente