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Ordinanza — n. 8046/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed de plano for lack of defense counsel signature under Italian criminal procedure code.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 8046/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the cassation appeal inadmissible de plano due to a procedural defect in the filing. The appellant personally submitted the petition without the mandatory signature of a registered defense attorney, violating specific articles of the Code of Criminal Procedure. Consequently, the court rejected the appeal immediately without examining the merits of the request for sentence reduction.

Regesto Legislator

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Art. 571, comma 1, e 613, comma 1, cod. proc. pen.; The cassation appeal must be signed by a defense attorney registered with the Special Bar of the Court of Cassation; failure to comply renders the appeal inadmissible de plano.

Parole chiave

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cassation appeal inadmissibility defense counsel signature requirement de plano rejection Italian criminal procedure code special bar registration alleggerimento della pena revisione della sentenza penale adeguamento della pena

Disposizioni normative citate

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Art. 571, comma 1, cod. proc. pen.
Art. 613, comma 1, cod. proc. pen.
Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.
2.Ritenuto che il ricorso è dunque inammissibile e che l'inammissibilità può essere dichiarata de plano, a norma dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. U, n. 8914 del 21/12/2017
pen.; Sez. U, n. 8914 del 21/12/2017, dep.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: COSTANTINI GIULIANO nato a TAGLIACOZZO il 09/01/1947 avverso l'ordinanza del 10/06/2022 del GIP TRIBUNALE di MILANOdato avviso alle parti; 'LO udita la relazione svolta dal Consigliere BARBARA CALASELICE;

RITENUTO IN FATTO

e IN DIRITTO 1.Rilevato che con il provvedimento impugnato, il Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Milano, in funzione di giudice dell'esecuzione, respingeva la domanda volta ad ottenere la rideternninazione della pena ex art.78 c.p., avanzata da Giuliano Costantini. 1.2.Considerato che avverso il provvedimento impugnato ha proposto ricorso per cassazione personalmente l'imputato con atto sottoscritto in data 5 giugno 2022. 1.3. Rilevato che il ricorso è stato proposto personalmente dall'interessato, mentre avrebbe dovuto essere sottoscritto da difensore iscritto all'albo speciale della Corte di cassazione (artt. 571, comma 1, e 613, comma 1, cod. proc. pen.; Sez. U, n. 8914 del 21/12/2017, dep. 2018, Aiello, Rv. 272010). 2.Ritenuto che il ricorso è dunque inammissibile e che l'inammissibilità può essere dichiarata de plano, a norma dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. CCc---}Z .-cc...n••:-rD e 2.£1.• Il Consigliere estensore Il Presidente Barbara Calaselice Monica Bo'ni> L-(,) D E POSIíATA IN CANCEI,I,ER A 2 3 FEB