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Ordinanza — n. 8044/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal against execution judge's refusal to apply criminal continuity due to mere factual complaints.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 8044/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay procedural costs and a fine. The appellant challenged the execution judge's refusal to apply criminal continuity under Article 671 of the Code of Criminal Procedure, arguing the judge failed to globally evaluate indicators of a unified criminal design. The court rejected this, ruling that the appellant's arguments were merely factual complaints that did not substantively confront the judge's exhaustive logical reasoning regarding the temporal gaps and differing subjective contexts of the crimes.

Regesto Legislator

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Art. 671 cod. proc. pen.; Art. 616 cod. proc. pen.: An appeal against an execution judge's decision on criminal continuity is inadmissible if it relies solely on factual complaints that do not provide a substantive logical confrontation with the judge's exhaustive reasoning.

Parole chiave

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criminal continuity execution judge inadmissible appeal factual complaints unified criminal design procedural costs Article 671 allegazioni di persecuzione contraddittorie

Disposizioni normative citate

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Art. 671 cod. proc. pen.
Vista l'ordinanza indicata in epigrafe, con la quale è stata parzialmente rigettata l'istanza di applicazione della continuazione ex art. 671 cod.
Art. 616 cod. proc. pen.
All'inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una congrua somma alla cassa delle ammende, come determinata in dispositivo, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. P.
art. 671 cod. proc. pen
Vista l'ordinanza indicata in epigrafe, con la quale è stata parzialmente rigettata l'istanza di applicazione della continuazione ex art. 671 cod. proc. pen.
art. 616 cod. proc. pen
All'inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una congrua somma alla cassa delle ammende, come determinata in dispositivo, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ALGERI LEONARDO nato a PALERMO il 21/05/1979 avverso l'ordinanza del 16/11/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere TERESA L'UNI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Vista l'ordinanza indicata in epigrafe, con la quale è stata parzialmente rigettata l'istanza di applicazione della continuazione ex art. 671 cod. proc. pen. proposta da Leonardo Algeri per la ritenuta carenza di elementi indicativi dell'invocata identità del disegno criminoso tra i reati giudicati con le sentenze individuate ai nn. 3, 4 e 5 della ordinanza suddetta. In particolare, il giudice dell'esecuzione - pur valutando che le sentenze indicate al capoverso che precede avessero tutte ad oggetto reati contro il patrimonio - ha stimato ostative alla sussistenza di una deliberazione unitaria le circostanze per cui i fatti si erano verificati a distanza di svariati anni gli uni dagli altri e in contesti delittuosi anche soggettivamente differenti.

Letto il ricorso con cui si denuncia la violazione di legge ed il vizio di motivazione, censurandosi il provvedimento impugnato laddove non avrebbe compiuto una valutazione globale degli indicatori dell'unicità del disegno criminoso, omettendo di valorizzare l'omogeneità dei reati e del bene protetto, nonché la ravvicinata distanza temporale tra i fatti. Ritenuta l'inammissibilità dell'impugnazione, perché basata su mere doglianze in punto di fatto, che non si confrontano, se non in parte, ma in modo essenzialmente assertivo-confutativo, con l'iter logico ed esaustivo seguito dal giudice dell'esecuzione.

All'inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una congrua somma alla cassa delle ammende, come determinata in dispositivo, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. P. Q. IM. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso, il 15 dicembre 2022 Il Consigl